mercoledì 16 gennaio 2019

Abusi edilizi. Il coniuge comproprietario è responsabile?


Reati edilizi: profili di responsabilità del proprietario o comproprietario non committente

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Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo
05/12/2018


In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere ricavata per la obiettiva contitolarità sul bene, oppure in ragione di un assunta omessa vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, secondo comma, codice penale, a mente del quale: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Il principio appena reso è stato riproposto dalla Corte di Cassazione sezione. III Penale, con sentenza n. 53000/18, depositata il 26 novembre.



Il fatto. Con sentenza Corte di appello di Napoli, in riforma di una pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Caio per essere i reati allo stesso ascritti, in quanto estinti a causa della sua morte.

Il Giudice collegiale dichiarava, ancora, non doversi procedere nei confronti della moglie, Mevia,in ordine alle contravvenzioni contestate, per esser estinte a causa dell'intervenuta prescrizione, pur rideterminando la pena per il delitto di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in un anno di reclusione[norma, frattanto, dichiarata illegittima, per violazione degli articoli3 e 27 della Costituzione,nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce l'autore delle opere abusive con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 ? che rinvia all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380].


Orbene, Mevia, non soddisfatta dell'esito del secondo grado di giudizio, propone ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione deducendo la violazione dell'articolo 192 codice procedura penale, in relazione ai reati urbanistici ed ambientali (per quel che qui è dato interessare), ovvero per violazione del principio di valutazione delle prove.

Secondo la predetta ricorrente la Corte di appello avrebbe riconosciuto la sua responsabilità sol perché comproprietaria dell'immobile oggetto dell'abuso, invero pacificamente realizzato dal defunto marito.

Quindi condannandola al reato di che trattasi in forza di una responsabilità di carattere oggettivo e pure senza contestualizzare l'effettiva partecipazione all'abuso edilizio.

La sentenza. In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente - ammonisce il giudice di legittimità - non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, secondo comma, codice penale.

La responsabilità del proprietario o comproprietario non committente, invece, dev'essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interessein sito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato (cfr, Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013).

In particolare, si è evidenziato che questa responsabilità può dedursi da elementi quali:

  • la piena disponibilità della superficie edificata;
  • l'interesse alla trasformazione del territorio;
  • i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto;
  • la presenza ela vigilanza durante lo svolgimento dei lavori;
  • il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria);
  • la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione;
  • nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione - anche morale - alla realizzazione del fabbricato.

Si tratta, dunque, di una responsabilità che può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria e la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata. Sulla scorta di tale presupposto è stato rigettata l'impugnazione sollevata da Mevia. Ma esaminiamo, ancora più in dettaglio, le ragioni dell'assunto giurisprudenziale.


Conclusione. La Corte di appello di Napoli aveva, infatti, richiamato nella sentenza impugnata taluni dei parametri citati, ed in forza di questi - con logico e congruo argomento -aveva avuto cura di confermare la responsabilità della comproprietaria Mevia, in ordine agli abusi compiuti.

In particolare, nella sentenza era stato correttamente evidenziato che la ricorrente:

  1. era comproprietaria, insieme al defunto marito, dell'immobile oggetto degli abusi;
  2. in costanza di matrimonio, aveva goduto del regime patrimoniale della comunione dei beni;
  3. era risultata residente presso lo stesso luogo;
  4. ancora lì aveva dichiarato domicilio per le notificazioni.

L'insieme di tali elementi, secondo il Giudice di legittimità, è, allora, ben in grado di legittimare la valutazione posta in essere dalla corte di merito, la quale, con argomentazione non manifestamente illogica, quindi non censurabile, aveva ravvisato in Meviala sussistenza di un comune interesse all'edificazione con il marito, per soddisfare esigenze familiari, e, dunque, era stato riscontrato,nel suo operato, una piena e cosciente volontà alla partecipazione all'abuso dall'altro commesso o, comunque, una compartecipazione almeno morale all'esecuzione dell'opera abusiva.