lunedì 14 gennaio 2019

Il pergolato non richiede titolo abilitativo se amovibile e mero elemento di arredo di uno spazio esterno Una struttura leggera e facilmente amovibile, assimilabile ad un pergolato non è assoggettabile ad alcuni titolo abilitativo

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Angelo Pesce - Consulente Tecnico
13/12/2018


Il TAR Campania, con sentenza 1761del 6 dicembre 2018,ha stabilito che una struttura leggera e facilmente amovibile, assimilabile ad un pergolato che assurge alla mera funzione di arredo di uno spazio esterno, nonché di sostegno ad essenze arboree per ombreggiare una superficie di ridotte dimensioni, non è assoggettabile ad alcun titolo abilitativo.

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Cosa ha stabilito il TAR.Il ricorso dei vicini contro il Comune, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il proprietario di una struttura metallica amovibile a sostegno di essenze arboree su un terrazzo a livello presso il proprio immobile, viene respinto dal TAR Campania.

I ricorrenti sostenevano che l'opera realizzata rientrasse nella categoria edilizia della nuova costruzione o in quella della ristrutturazione "pesante" e pertanto assoggettabile al rilascio del permesso di costruire; inoltre, l'intervento era da ritenersi incompatibile con le disposizioni dettate dal PUT dell'Area in cui insisteva l'immobile e dal PRG comunale.

Il proprietario, in realtà, aveva realizzato l'opera con regolare presentazione di DIA (ora SCIA), richiesta di parere favorevole (poi ottenuto) della Commissione Paesaggistica del Comune, nonché del parere favorevole (anche questo ottenuto) della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che rilasciava regolare autorizzazione all'intervento.

L'opera, che prevedeva come da progetto originario la realizzazione di un pergolato in struttura leggera, con copertura filtrante costituita da essenze arboree e facilmente amovibile (poi oggetto di regolare variante che vedeva la sostituzione della vegetazione con una copertura ad incannucciata), aveva ottenuto il benestare della Soprintendenza e della Commissione Paesaggistica perché non comportava alcun impatto volumetrico, date le sue dimensioni e la sua natura precaria.

Così come realizzato, il manufatto altro non è che un semplice pergolato del tutto temporaneo, che assurge alla funzione di mero arredo di uno spazio esterno, consistente in una struttura leggera, facilmente smontabile perché privo di fondamenta, di sostegno a piante rampicanti (o teli filtranti), senza pareti né copertura impermeabile fissa, e che garantisce ombreggiatura su una superficie di ridotte dimensioni.

Così configurata la struttura non può dunque ritenersi una nuova costruzione o il risultato di una ristrutturazione pesante realizzabile con permesso di costruire, ma semplicemente un manufatto del tutto momentaneo esente da qualunque titolo abilitativo.

Questo comporta anche l'infondatezza della presunta incompatibilità con le disposizioni pianificatorie del PRG e del PUT.

=> La costruzione di un pergolato lamellare non costituisce nuovo volume o superficie

Il pergolato nel Glossario dell'Edilizia Libera. Il recente Glossario ha previsto la nuova installazione o la sostituzione del pergolato senza alcun titolo abilitativo, purchè risulti non stabilmente infisso al terreno e di ridotte dimensioni.

Il pergolato deve essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti o teli, a mezzo dei quali permette il riparo e/o l'ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; proprio per la grandezza non eccessiva, la precarietà della struttura e l'uso estemporaneo, non comporta un aumento di volumetria o superficie utile.

Di solito si compone di una struttura impalcata di montanti verticali e elementi orizzontali in legno o in strutture autoportanti in alluminio, tutte con funzione di sostegno a piante o teli per ombreggiatura e riparo da sole, pioggia e vento; è aperto su tre lati e anche nella parte superiore (in quanto non presenta una copertura rigida e totalmente impermeabile).

Non è dunque riconducibile alla nozione di pergolato una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo.