lunedì 14 gennaio 2019

La pergotenda non sempre rientra fra le opere di edilizia libera

La pergotenda non sempre rientra fra le opere di edilizia libera

La pergotenda: un manufatto di ambigua collocazione

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Ancora una sentenza sul caso della pergotenda che risulta un manufatto di ambigua collocazione; potrebbe risultare un'opera non soggetta ad alcun titolo abilitativo, ma potrebbe anche prevedere il rilascio preventivo del permesso di costruire.

Il manufatto oggetto della discordia. La pergotenda di per sé, così come anche specificato nelle more della sentenza del Tar dell'Umbria (la n. 624/2018), presenta una struttura (solitamente in alluminio anodizzato, ma anche in legno) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico (pvc) con funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e dunque destinata a rendere più vivibile uno spazio pertinenziale esterno di un'unità abitativa (terrazzo, giardino, ecc.).
La tenda, essendo retrattile (in copertura, ma anche a volte lateralmente), non presenta elementi di fissità ed è integrata nella struttura che, in tal modo, diventa un mero elemento accessorio vincolante al sostegno e all'estensione della stessa tenda; lo spazio delimitato, dunque, non può configurarsi come spazio chiuso stabilmente.
Questa condizione e il materiale inconsistente della copertura, compongono pertanto un manufatto leggero che non può assolutamente assimilarsi ad un organismo edilizio rilevante e comportante trasformazione urbanistica (così fosse, il manufatto richiederebbe il preventivo rilascio del permesso di costruire).
=> Pergotende libere. Nessun titolo edilizio abilitativo per l'installazione
Così come descritta, la pergotenda può definirsi un'opera precaria destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee; ed è quanto stabilisce anche il Glossario dell'edilizia libera, introdotto dal D.M. 2 marzo 2018"Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera", che le identifica come strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura in tessuto o altro materiale impermeabile, con funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, migliorando la fruibilità della pertinenza.
Quando invece la struttura si presenta come manufatto di considerevole dimensione e con caratteristiche tecniche tali da modificare l'aspetto e la volumetria di un edificio, oltrechè prevedere un sistema di ancoraggio al suolo robusto e permanente, va assimilata ad una nuova costruzione e pertanto soggetta al rilascio del permesso di costruire.
=> La Pergotenda: cos'é e quando è possibile installarla?
La sentenza. È quanto ha stabilito la recente sentenza del Tar dell'Umbria che ha considerato abuso edilizio la realizzazione di una presunta pergotenda, ordinandone la demolizione.
Il manufatto non può qualificarsi pergotenda, non presentando le caratteristiche tipiche della succitata struttura precaria e pertanto non poteva essere liberamente installata.
L'opera si compone di un complesso di elementi metallici ed esattamente quattro profilati in ferro, con sezione di ingombro pari a 20 x 20 cm., inglobati in dei carter metallici e aventi funzione di pilastri strutturali a sostegno del soprastante telaio orizzontale; ogni singolo pilastro presenta una piastra in acciaio saldata, con quattro tirafondi in acciaio bullonati in corrispondenza degli spigoli; l'intera struttura delimita una superficie di 64 mq.
Così composta la pergotenda non si limita a soddisfare esigenze precarie né si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, bensì si qualifica come manufatto atto a migliorare la fruizione di uno spazio esterno stabile e duraturo.
Data la sua consistenza, le caratteristiche costruttive e la funzione, sotto il profilo normativo rappresenta un'opera che determina una " trasformazione edilizia e urbanistica del territorio" e pertanto una nuova costruzione che comporta il preventivo rilascio del permesso di costruire.
In conclusione, il Tar fa cenno anche ad una recente decisione del Consiglio di Stato con la quale le pergotende vengono assimilate alle tettoie in quanto manufatti molto simili, differenti solo per la struttura più leggera delle prime rispetto alle seconde.