domenica 13 marzo 2016

Mutui, tre fondi a sostegno di chi non riesce a pagare le rate

 

Mutui e conti cosa cambia per il risparmio dopo il taglio dei tassi d’interesse

Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa per disoccupati, portatori di handicap e cassaintegrati; il Fondo di garanzia prima casa per le giovani coppie under 35.

Si parla sempre più spesso di mutui ipotecari, espropriazioni della banca senza passare dal giudice e pignoramenti immobiliari: il tema è d’attualità per via dell’imminente attuazione della direttiva europea sul credito ipotecario [1] che dovrebbe consentire alla banca di mettere in vendita la casa del debitore dopo il mancato pagamento di 18 rate, e sempre che il contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente preveda detta possibilità. A ciò si aggiunge anche l’imminente riforma del processo civile che vuol ridurre, in tutto, a quattro gli esperimenti d’asta, l’ultimo dei quali “a prezzo libero”, oltre i quali il procedimento si chiude per sempre.

In un precedente articolo abbiamo parlato dell’attuale normativa, riportando tutte le conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo: in buona sostanza, la banca può sempre agire con atto di precetto e pignoramento, anche in caso di minima morosità; ma solo dopo sette rate non versate o 180 giorni di ritardo può andare davanti al giudice e chiedere la risoluzione del contratto, con conseguente obbligo del mutuatario a restituire l’intero importo in un’unica soluzione.

Al di là di queste regole – che stabiliranno una sorta di spartiacque tra vecchi e nuovi mutui – a tutti i contratti, al di là della data di sottoscrizione, si applicano le agevolazioni sociali attualmente previste per i pagamenti in difficoltà. Il ministero delle Finanze e l’Associazione bancaria italiana negli ultimi anni hanno approvato, negli ultimi anni, una serie di misure per venire incontro a chi è in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo prevedendo agevolazioni su tre livelli. Vediamoli qui di seguito.

Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa

Hanno diritto ad accedere al “Fondo di solidarietà” coloro che:

– hanno contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa di valore non superiore a 250 mila euro

– e che, nello stesso tempo, presentano un reddito Isee non superiore a 30mila euro.

Si può accedere al fondo in caso di perdita del posto di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato), morte, sopraggiunto handicap grave o condizione di non autosufficienza.

Quanti si trovano in tali condizioni possono chiedere di sospendere il pagamento dell’intera rata. Il fondo verserà la quota interessi alla banca nel periodo coperto dall’agevolazione. A scadenza il debitore dovrà ritornare a rimborsare il debito residuo, spalmato però su una durata più corta. La sospensione è prevista per massimo 18 mesi.

Fondo di solidarietà per i cassa integrati

Da marzo 2015 possono accedere al fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, di cui abbiamo appena parlato, anche i cassaintegrati: in questo caso però il mutuatario potrà sospendere il pagamento solo della quota capitale della rata mentre dovrà continuare a pagare gli interessi. La sospensione è prevista per massimo 12 mesi.

Non è possibile cumulare i due fondi, quindi sommare i 18 ai 12 mesi.

Fondo di garanzia prima casa

A differenza dei due precedenti fondi, quello di Garanzia Prima Casa opera ancor prima della concessione del mutuo offrendo alle banche una garanzia del 50% sul rimborso.

Il beneficio è riservato ai giovani che dispongono di un reddito in grado di sostenere il pagamento delle rate, ma non della liquidità iniziale (almeno il 20% del valore dell’immobile visto che normalmente le banche non concedono mutui superiori all’80%) per chiedere un mutuo.

Il fondo prevede uno stanziamento statale di circa 650 milioni di euro di cui una buona parte – assicura Consap, l’ente del ministero delle Finanze che lo gestisce – è stata già utilizzata.

Per poter accedere al fondo è necessario essere giovani coppie con uno dei componenti di età inferiore ai 35 anni; single, separati, divorziati o vedove con almeno un figlio convivente minore, giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico e conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Note

[1] Dir. UE n. 2014/17.