Lo strumento, previsto dalla legge Bersani-bis, per trasferire il proprio mutuo a costo zero da una banca ad un'altra
di Valeria Zeppilli – A seguito della legge Bersani-bis numero 40 del 2007, nel nostro ordinamento è stata introdotta la cd. portabilità del mutuo con l'obiettivo di rendere meno oneroso il trasferimento del contratto da una banca all'altra e stimolare la concorrenza tra gli istituti di credito.
Il meccanismo utilizzato a tal fine è quello di cui all'articolo 1202 del codice civile, che disciplina la surrogazione per volontà del debitore e che, fino a quel momento, era rimasto pressoché inutilizzato. Proprio per tale motivo si è soliti parlare spesso in maniera indifferente di portabilità e di surroga.
L'articolo 1202 c.c.
Nel dettaglio, l'articolo 1202 c.c. prevede che il debitore che abbia preso a mutuo una somma di danaro o un'altra cosa fungibile al fine di pagare un debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza aver acquisito il consenso di quest'ultimo.
Le condizioni affinché la surrogazione possa produrre effetti sono che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa, che nell'atto di mutuo sia indicata in maniera espressa la specifica destinazione della somma mutuata e che nella quietanza sia menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento.
Lo scopo perseguito è quello di far utilizzare a vantaggio di un nuovo mutuo le garanzie che assistevano il vecchio mutuo.
La surroga del mutuo
Con la surroga del mutuo, in sostanza, si dà la possibilità di trasferire il proprio mutuo a costo zero da una banca ad un'altra dove, magari, si spera di trovare condizioni migliori.
Facendo riferimento all'articolo 1202 c.c., infatti, la sostituzione dei parametri del mutuo avviene senza che venga variato il debito residuo e senza costi aggiuntivi.
La manovra finanziaria 2008
La manovra finanziaria 2008, poi, è intervenuta a sancire che al cliente che intenda ricorrere alla surroga del mutuo deve essere garantito che non sarà sottoposto a penali o oneri di qualsiasi altra natura.
Di conseguenza le spese e le commissioni per gli accertamenti, l'istruttoria e la concessione del nuovo mutuo devono rientrare nelle procedure di collaborazione interbancaria con massima riduzione di tempi e costi per il cittadino.
La procedura di surroga
Non appena il mutuatario abbia trovato una banca che sia disponibile ad accettare la surroga, deve richiederle per iscritto di rivolgersi al vecchio istituto mutuante per scoprire l'esatto importo del debito residuo.
Da questo momento parte la procedura di surroga: entro dieci giorni dalla richiesta, infatti, la vecchia banca deve comunicare alla nuova l'ammontare del debito residuo del mutuatario.
L'istituto di credito al quale il mutuatario si è rivolto per la surroga, quindi, deve saldare tale debito e, così, si sostituisce al vecchio mutuante.
Le condizioni per la portabilità sono quelle previste dall'articolo 1202 del codice civile.
Una volta che questa abbia avuto luogo, il cliente avrà come riferimento per il rimborso delle somme mutuate la nuova banca.
Si precisa che mentre la banca originaria è tenuta a ottemperare alla richiesta di surroga fatta da un nuovo istituto per conto dei clienti, le banche alle quali questi ultimi si rivolgano per "portare" presso di esse il loro mutuo non hanno nessun obbligo di accettare tali richieste.
Caratteristiche del nuovo mutuo
Il nuovo mutuo, al di là del fatto che il suo importo è lo stesso del vecchio, può essere negoziato in piena libertà dalle parti.
Queste possono, ad esempio, modificare il tasso o la durata residua. Anche le diverse spese accessorie possono incidere complessivamente sul contratto, essendo variabili da banca a banca.
Va, inoltre, tenuto presente che, mentre la vecchia banca è obbligata ad accogliere la richiesta di surrogazione, le banche non sono obbligate ad offrire il mutuo di surroga o, quando lo offrono, a concederlo a tutti i clienti che lo richiedono.
Costi fiscali e commissioni bancarie
In realtà, nel tentare di dare reviviscenza all'articolo 1202 del codice civile, la legge Bersani-bis (come intuibile da quanto detto) non ha apportato grandi novità rispetto a quanto già previsto dal testo del 1942, fatte salve quelle inerenti gli aspetti dei costi fiscali e delle commissioni.
È infatti in forza della legge 40/2007 che la portabilità del mutuo non fa perdere i vecchi benefici fiscali in presenza dei requisiti che permettono la detraibilità degli interessi passivi e degli altri oneri accessori e che non si paga l'imposta sostitutiva sul nuovo mutuo né altre imposte per l'operazione di surrogazione.
Sempre in forza della legge Bersani, poi alle banche è vietato impedire la procedura di surroga, imporre costi per la relativa procedura o renderla altrimenti onerosa.