Le modalità della cessione del credito per usufruire delle detrazioni a seguito di interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell’edificio.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 marzo scorso [1] ha definito le modalità secondo le quali dovrà avvenire la cessione del credito per usufruire del bonus 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici. L’agevolazione, prevista dalla legge di stabilità 2016 [2], consentirà ai contribuenti di cedere il credito, corrispondente alla detrazione del 65% sulle spese sostenute, ai fornitori che hanno effettuato i lavori di riqualificazione energetica in condominio.
Cos’è la riqualificazione energetica?
La riqualificazione consiste in una serie di interventi rivolti a migliorare l’efficienza energetica di un edificio preesistente: ne costituiscono un esempio l’installazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione di impianti di riscaldamento, l’isolamento termico del tetto, dei muri perimetrali, dei pavimenti e degli infissi. La legge di stabilità 2016 ha esteso l’operatività della detrazione anche alle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi che consentono il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e climatizzatori finalizzati ad un maggiore controllo dei consumi.
Quali soggetti possono cedere il credito?
Sono legittimati ad usufruire di tale misura i contribuenti-condomini che si trovano nella “no tax area”, cioè i possessori di reddito che non devono effettuare la dichiarazione ai fini IRPEF. Con tale previsione normativa il legislatore ha consentito anche a questa categoria di contribuenti di beneficiare della suddetta agevolazione.
Quali crediti sono cedibili?
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF del 65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni, poste a carico del condomino, secondo la ripartizione da tabelle millesimali. Il pagamento delle spese deve essere stato effettuato nell’arco del 2016 tramite bonifico bancario o postale.
La cessione è consentita anche se il pagamento è avvenuto per lavori iniziati negli anni precedenti.
Quali sono le modalità di cessione del credito?
La cessione deve risultare dalla delibera dell’assemblea di condominio che ha approvato gli interventi di riqualificazione o da apposita comunicazione al condomino che a sua volta deve riferire ai fornitori. È necessaria accettazione scritta del fornitore della ricezione dell’importo risultante dalla cessione del credito a titolo di corrispettivo dovuto per gli interventi effettuati.
Come avviene la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
Per beneficiare del bonus il condominio, entro il 31 marzo 2017, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, apposita comunicazione: essa deve indicare le spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, tutti i bonifici effettuati per il pagamento dei lavori, codice fiscale del condomino che ha ceduto il credito ed importo del credito ceduto, codice fiscale del fornitore e l’importo del credito loro ceduto.
Come avviene l’utilizzo del credito?
Il fornitore, dall’inizio del 2017, potrà utilizzare il credito in compensazione e suddiviso in dieci rate dello stesso importo, con la possibilità di utilizzare nell’anno successivo le rate non usufruite nel 2017.
I controlli
Nel caso in cui dai controlli dell’Agenzia delle Entrate emerga la mancanza dei requisiti necessari per usufruire della detrazione da parte del condomino, le somme percepite dovranno essere restituite con interessi e sanzioni. Lo stesso discorso vale nel caso in cui il fornitore non fosse legittimato ad usufruire del credito ceduto.
Note
[1] Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 43434 del 22 marzo 2016.
[2] L. 208/2015, art. 1, comma 74.