Il decreto interministeriale 16 febbraio 2016, che predispone l’aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016. Il nuovo conto termico entrerà così in vigore tra 90 giorni.
Un provvedimento atteso, con il quale ci si auspica un aumento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
I soggetti interessati
Gli ammessi ai benefici previsti dal provvedimento sono le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, questi ultimi relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione.
Per poter accedere agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dell’intervento di una “Esco” mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014. Anche i soggetti privati possono avvalersi dell’intervento di una “Esco”, mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all’allegato II del decreto legislativo 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal Gse nelle regole applicative di cui all’articolo 8, comma 2.
Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014, potranno presentare al Gse richiesta di concessione dell’incentivo, in qualità di soggetto responsabile, solo le “Esco” in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma Uni Cei 11352, per interventi realizzati in virtù di contratti con i soggetti ammessi ai benefici.
Gli interventi agevolabili
Con il provvedimento sono stati introdotti nuovi interventi agevolabili. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Sono inoltre incentivabili, sempre alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.