L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti dei CAF su Bonus Mobili e detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.
Bonus Mobili, detrazione IRPEF del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia e del 65% per interventi di riqualificazione o risparmio energetico: con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi dei CAF in vista della scadenza per la dichiarazione dei redditi.
Bonus Mobili
Interventi agevolabili. Il chiarimento più interessante fornito dalle Entrate riguarda il diritto al Bonus Mobili per determinati lavori che, per loro natura, si pongono a metà tra interventi di ristrutturazione e di riqualificazione (indicati alla lettera h, comma 1, articolo 16 bis Tuir): si tratta di opere di manutenzione straordinaria, finalizzate al risparmio energetico (detrazione al 50%), effettuate su singole unità immobiliari, con particolare riguardo all’installazione di impianti a fonti rinnovabili di energia, realizzabili anche in assenza di opere edilizie, acquisendo idonea attestazione del conseguimento di risparmi energetici.- Si ha diritto alla detrazione Irpef del 50% se il contribuente esegue lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti, con la clausola che i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (es.: tinteggiatura pareti e soffitti, sostituzione pavimenti e infissi esterni, rifacimento intonaci interni) non danno diritto al bonus.
- Su parti comuni di edifici residenziali, invece, si ha diritto al Bonus sia per manutenzione ordinaria che straordinaria, oltre che per restauro e risanamento conservativo e per ristrutturazione edilizia, mentre restano fuori gli interventi di realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
- Si ha diritto al Bonus per la ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione.
Bonus Ristrutturazioni
Agevolazione per comproprietari. La detrazione per ristrutturazioni compete a chi ha sostenuto la spesa per cui, in caso di comproprietari, se fatture e bonifico sono intestati solo a un proprietario ma la spesa è stata sostenuta da entrambi, l’agevolazione spetta anche all’altro purché in fattura/bonifico sia indicata la percentuale di spesa sostenuta da entrambi: tale annotazione deve essere apposta fin dal primo anno di fruizione della detrazione e non può essere modificata negli anni successivi.Pagamento con finanziamento. Le spese per interventi di ristrutturazione possono essere pagate anche da una finanziaria al soggetto fornitore con bonifico bancario o postale (con ritenuta del 4%), purché nel bonifico risulti: causale del versamento; codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento; Partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Bonifici con causale errata. Se vi sono errori nel bonifico bancario o postale perché riporta una causale che indica i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e viceversa, si riconosce comunque la detrazione, purché non si pregiudichi l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.
Acquisto box pertinenziale. La realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è ammessa alla detrazione per ristrutturazione edilizia. Se il box è di proprietà di un solo coniuge ne fruisce anche quello convivente, anche se le spese sono carico del primo, a meno che non si attesti in fattura che le spese per sostenute ed effettivamente rimaste a carico del coniuge proprietario.
Bonus Energia
Ditte installatrici di caldaie e infissi. All’Amministrazione finanziaria si chiede se sono detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l’attività.Fonte: Circolare n.11/E del 21 maggio 2014 in materia di IRPEF dell’Agenzia delle Entrate.