domenica 22 marzo 2015

Condominio: responsabilità per danni da infiltrazione

 

assemblea-condominio
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.1674/2015 ha chiarito, che in caso di danni per infiltrazioni provenienti da parti comuni dell’edificio, vengono considerati responsabili tutti i condomini. Così è stata posta la distinzione tra una responsabilità che nasce da un’obbligazione contrattuale e quella per fatto illecito.

Il caso

Il proprietario di un magazzino all’interno di un immobile ha citato in giudizio ogni singolo condomino e anche il condominio, per essere risarcito del suo danno, causato da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di uso comune. Al contrario del verdetto emesso dal giudice che ripartiva i danni al 50% sia tra lui che tra i condomini, la Corte d’Appello riprendendo l’articolo 2055, primo comma, c.c. ha dichiarato: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. In questo modo, se ci sono danni a terzi causati da cattiva manutenzione, la responsabilità dei condomini è solidale.

Responsabilità solidale e non parziaria

La sentenza della Cassazione del 29 gennaio 2015 n.1674 è quella che fa decadere l’ipotesi di responsabilità parziaria nelle obbligazioni contrattuali condominiali e fa nascere il vincolo di solidarietà. Infatti, la responsabilità per danni, prevista dall’art. 2051 c.c. presuppone l’identificazione di uno o più soggetti  a cui si possa imputare  la custodia. Il custode però non può essere identificato né nel condominio, né nel suo amministratore. Solo i condomini “possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 c.c.”.

Per cui “il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, 1 comma c.c., individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili”.