Per quali lavori sulla casa si possono avere gli sgravi fiscali? E come comportarsi quando gli interventi possono rientrare sia nella detrazione al 50% sia in quella al 65%? I bonus fiscali sono sempre oggetto di numerosi dubbi e domande da parte dei lettori. Risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it
Domanda di Giovanni: Vivo in una villetta composta da due appartamenti (il mio e quello di mio zio) e vorrei iniziare i lavori di installazione di un cancello esterno. Essendo una spesa condivisa non saprei come comportarmi per usufruire delle detrazioni al 50%. Potreste indicarmi la procedura corretta per l’emissione delle fatture e gli eventuali modelli comunali da presentare?
Risposta: Relativamente alle comunicazioni da presentare non è possibile rispondere in modo univoco in quanto, trattandosi di regole comunali, cambiano da un Comune all’altro e pertanto sarà necessario rivolgersi al Comune in cui si trova l’immobile. Per quanto riguarda la fatturazione è possibile sia effettuare fatture cointestate (quindi ciascuno porterà in detrazione la sua quota di spesa), sia fatture separate per l’importo pagato da ciascuno dei due, pagamento che deve tassativamente avvenire con bonifico bancario contenente tutti gli elementi necessari per fruire dell’agevolazione.Domanda di Nicola: Sto per demolire e ricostruire una vecchia casa cambiando forma e ampliandone il volume usufruendo del piano casa. La nuova abitazione sarà classificata in classe A (forse A+ se decido di installare anche la macchina per la ventilazione controllata) visto che saranno messi nuovi isolamenti, nuove finestre con triplo vetro selettivo, impianto fotovoltaico e solare termico. Posso usufruire sia della detrazione del 50% sulla ristrutturazione che della detrazione del 65% sulla riqualifica energetica o posso usufruire solo di una di queste detrazioni?
Risposta: Per la medesima spesa sostenuta non è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni: sarà necessario pertanto innanzitutto verificare in quale tipologia di agevolazione ricade ogni spesa e verificare il raggiungimento degli importi massimi detraibili. Si segnala che vi sono spese che ricadono in entrambe le agevolazioni e quindi è data facoltà al contribuente di scegliere fra 65% e 50%: pertanto la scelta non va fatta sul complessivo delle spese sostenute, ma su ogni singola spesa e soprattutto su ogni pagamento perché nei bonifici dovranno essere indicati differenti riferimenti normativi.Domanda di Alberto: Sull’immobile di proprietà di mia moglie è stato effettuato nel periodo da agosto 2010 (dichiarazione inizio lavori ristrutturazione) a dicembre 2013 (richiesta agibilità e chiusura della ristrutturazione) un importante intervento di ristrutturazione sul quale abbiamo sfruttato quasi per intero il tetto di 96.000 Euro concesso prima al 36% e dal Giugno 2012 al 50%. Nel Dicembre 2013 come detto i lavori di ristrutturazione sono stati chiusi e l’agibilità richiesta al Comune. Entro la fine del 2014abbiamo realizzato ulteriori interventi mirati al “rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici”, all’installazione di “fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati” e alla realizzazione di una “Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali” (interventi tutti previsti dal documento dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni pubblicato nel Maggio u.s.). Come devono essere considerate queste ulteriori spese nell’ottica di accesso alle detrazioni del 50%? Si devono sommare a quello che è stato già speso per il precedente intervento di ristrutturazione (e quindi in pratica non si può detrarre nulla) oppure queste spese possono essere detratte a prescindere da quanto già speso, essendo relative ad altre opere che non c’entrano con le precedenti se pur effettuate sullo stesso immobile?
Risposta: Il tetto dei 96.000 euro è stabilito per ciascuna unità immobiliare e nulla viene indicato nel caso di separati interventi effettuati in annualità diverse. Unico limite è posto nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno costituiscano prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti: in tal caso per verificare il superamento dei 96.000 euro si devono considerare gli interventi nel loro complesso indipendentemente dall’annualità in cui sono stati pagati. Pertanto bisognerà verificare se il nuovo intervento costituisca in qualche modo continuazione dei lavori effettuati negli anni precedenti.Domanda di Giulia B.: Sono proprietaria di un appartamento in condominio per il quale ho deciso di sostituire le persiane esterne attualmente in legno con altre nuove in alluminio. Questo intervento rientra tra quelli detraibili al 50% e da diritto anche al bonus mobili?
Risposta: La sostituzione delle persiane dà diritto ad usufruire della detrazione IRPEF del 50% in 10 anni della spesa sostenuta, tuttavia tale intervento non può in alcun modo configurarsi come ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o risanamento conservativo dell’immobile e pertanto non dà diritto al bonus mobili.