Dopo 70 anni sono entrate in vigore nuove regole all’interno dei condomini, grazie alla riforma del condominio con la legge n. 220/2012. In particolare, in questo articolo ci soffermeremo sulle disposizioni in atto per i condomini morosi e per coloro che invece sono in regola con i pagamenti. Ma cosa è realmente cambiato, dopo anni di vuoto legislativo, in cui si è passati dal sistema della solidarietà del debito, al criterio della parziarietà?
Le nuove disposizioni dell’articolo 63 del Codice civile
Il nuovo articolo 63 del Codice civile stabilisce che:
- per la riscossione dei crediti, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazioni, può ottenere un decreto di ingiunzione, con effetto immediato;
- i creditori non possono più agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini;
- i creditori possono richiedere un elenco all’amministratore, che riporti il nome di tutti i condomini non in regola con i pagamenti;
- solo nel caso non sia possibile rivolgersi ai condomini morosi i creditori possono rifarsi ai condomini in regola;
- i creditori possono richiedere il pignoramento del conto corrente condominiale, solo per quanto riguarda la parte non versata dai morosi;
- l’amministratore può contestare il pignoramento se sul conto corrente non vi sono versamenti dei condomini non paganti;
- in caso di mora nel pagamento dei contributi per oltre un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino dalla fruizione dei servizi comuni, suscettibili di godimento separato;
- alla notifica dell’atto di precetto, che è l’ultimo avviso al debitore, si procede al pignoramento su un bene del condomino;
- chi subentra nei diritti di un condominio deve pagare i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Punti controversi sulle nuove regole
Questi interventi, congiunti a tutte le novità che riguardano la legge n.220 del 2012, cercano di adeguarsi alle nuove realtà odierne, ma fanno restare il cittadino con dei punti di domanda e con delle disposizioni controverse. Portiamo qualche esempio:
- non è chiaro se venga chiesto al condomino pagante l’intero credito reclamato da un terzo, oppure solamente una quota proporzionale;
- nel caso l’amministratore non fornisca un elenco dei morosi non è specificato a chi bisogna rivolgersi per poterli ottenere.