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Il decreto Destinazione Italia approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso contiene un'attesa novità in materia di certificazione energetica: la sostituzione della nullità del contratto privo di APE con una sanzione amministrativa.
I contratti di vendita o locazione che non contengono in allegato l'Attestato di Prestazione Energetica d'ora in poi non saranno più considerati nulli, ma produrranno una sanzione amministrativa. Il decreto Destinazione Italia, approvato qualche giorno fa in sede di Consiglio dei Ministri, ha modificato quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 63/2013, convertito in legge n. 90/2013, il quale stabiliva che l'Attestato di Prestazione Energetica dovesse essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. D'ora in avanti, qualora la dichiarazione informativa e la copia dell'APE non siano state allegate all'atto, quest'ultimo non sarà più da considerarsi nullo, ma le parti coinvolte negli atti di trasferimento, quindi acquirente e venditore o locatore e conduttore, dovranno pagare in parti uguali una sanzione amministrativa compresa tra 3 mila e 18 mila euro.
Il decreto prevede una sanzione più bassa, compresa tra mille e 4 mila euro, per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari; la sanzione viene ulteriormente dimezzata nel caso di durata della locazione non superiore a tre anni. Il dl include anche una sanatoria per i contratti finora annullati a causa della mancanza dell'Attestato: se la nullità non è già passata in giudicato, dietro richiesta di almeno una delle due parti potrà essere sostituita con le nuove sanzioni che andranno a cancellare la nullità.
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