Nei contratti di affitto e compravendite di immobili senza APE, la nullità viene sostituita da sanzioni fino a 18mila euro con condoni retroattivi solo in casi particolari: le novità del DL Destinazione Italia.
Multe record per compravendite e affitti senza APE
Cosa cambia
Da un lato permane l’obbligo di apporre la clausola con cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica in tutti i casi di contratti di compravendita immobiliare, atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.In più, ai contratti deve essere obbligatoriamente allegata una copia dell’APE, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che potrà andare da 3 a 18 mila euro. L’attività di controllo delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate. Precedentemente l’art. 6 del D.L. n. 63/2013 (Decreto Ecobonus) aveva stabilito solo la nullità dei contratti nel caso in cui l’Attestato non fosse stato allegato o fosse risultato mancante.
Multe record
Il DL Destinazione Italia cambia le regole e stabilisce che, negli stessi casi, entrambe le parti coinvolte nella stipula del contratto siano soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può andare:- in generale da 3mila ai 18mila euro;
- per locazioni di singole unità immobiliari tra mille e 4mila euro;
- per contratti fino a tre anni la sanzione potrà essere ridotta della metà.