Per usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa non è necessario che entrambi i coniugi abbiano trasferito la residenza nel termine dei 18 mesi. A dirlo è stato una sentenza della Cassazione che ha cambiato una precedente interpretazione. A illustrarlo sono i nostri collaboratori di condominioweb.
Articolo scritto dall'avv Maurizio Tarantino di condominoweb
La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello proposto da Trizio avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso un avviso di liquidazione di maggiore imposta IVA emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione all'anno di imposta 2008 a seguito di revoca dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, nella specie effettuato in comunione dei beni con il coniuge, per non avere ivi trasferito la propria residenza nel termine decadenziale di diciotto mesi dalla stipula dell'atto.
Per le suesposte ragioni, Tizio ha proposto ricorso in cassazione eccependo l'omesso esame della documentazione anagrafica prodotta in giudizio, attestante la residenza familiare del ricorrente nell'abitazione de qua, sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello che ai fini della spettanza della predetta agevolazione era del tutto irrilevante, a fronte della destinazione dell'immobile a residenza familiare, che uno dei coniugi abbia la residenza in luogo diverso.
Il ragionamento della Corte di Cassazione
A seguito dell'espletata istruttoria di causa era emerso che era del tutto incontestato il fatto che l'acquisto dell'immobile ubicato era stato effettuato in regime di comunione dai coniugi Tizio e Caia e che quest'ultima aveva trasferito la propria residenza in detto immobile (essendo del tutto irrilevante la circostanza addotta dalla controricorrente che si era trattato di un mero "cambio di abitazione"» risultando Caia «residente in quel comune sin dalla nascita»).
Sicché, secondo la Cassazione, la Commissione territoriale regionale, omettendo evidentemente di esaminare la documentazione anagrafica prodotta dal ricorrente, aveva disatteso l'orientamento giurisprudenziale in materia.
Per meglio dire, in argomento, gli ermellini hanno osservato che in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e con riguardo alla disciplina dell'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, convertito nella 1. 4 maggio 1985, n. 118 (applicabile "ratione temporis"), "il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso" (in tal senso Cass. n. 2109 del 28/01/2009 conf. Cass. n. 16355 del 28/06/2013 e n. 25889 del 23/12/2015).
I precedenti della sentenza
Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna (Ctr Cagliari sent. n. 151/2018) in tema di benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, pertanto, ove l'immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di colui che ha acquistato in regime di comunione.
In particolare, è stato precisato che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione. Pertanto, un'interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari, in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.
Ed ancora, secondo la Commissione Tributaria Regionale di Salerno (Ctr Salerno, sent. n. 232/2007) l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della prima casa nella ipotesi in cui uno solo dei coniugi abbia la residenza nel comune dove è sito l'immobile, spetta per l'intero, sia perché uno degli elementi fisici fondamentali che assicura la formazione e l'unità della famiglia è la proprietà di una casa, sia perché in tal caso viene in evidenza come acquirente di una casa da destinare a residenza del nucleo familiare, e quindi come vero titolare del beneficio fiscale sul piano teorico.
Difatti ai sensi del codice civile i coniugi "fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa"; quindi se uno dei coniugi ha la residenza nel comune dov'è sito l'immobile e lo occupa, mentre l'altro coniuge per suoi motivi (ragioni di lavoro, per esempio) non ha spostato la propria residenza in detto comune, la circostanza è ininfluente ai fini della concessione del beneficio fiscale.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto anche l'originario ricorso del contribuente.