Nel momento in cui si deve procedere con l’acquisto di una casa bisogna tenere presenti alcuni aspetti fiscali. Vediamo quali sono a seconda che si acquisti un’abitazione da un’impresa di costruzione oppure da un privato.
Come sottolineato dal Consiglio nazionale del Notariato, la compravendita da imprese di costruzione o di ristrutturazione, ad eccezioni di particolari fattispecie, è soggetta ad Iva, che viene corrisposta direttamente alla società venditrice.
L’aliquota Iva da applicarsi sul prezzo della vendita sarà:
pari al 10 % in assenza di agevolazioni prima casa;
pari al 4% nel caso in cui vengano richieste le agevolazioni prima casa.
Lo stesso trattamento tributario è applicato all’assegnazione di case ai soci di cooperativa edilizia di abitazione.
In caso di acquisto soggetto ad Iva, andranno inoltre corrisposte al notaio, che le verserà successivamente alla Agenzia delle Entrate, le seguenti imposte:
Imposta di registro: 200 euro.
Imposta ipotecaria: 200 euro.
Imposta catastale: 200 euro.
Se invece si acquista casa da privati, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dalla parte acquirente al notaio che le verserà, a sua volta, all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione.
In assenza di agevolazioni:
Imposta di registro: 9%.
Imposta ipotecaria: 50 euro.
Imposta catastale: 50 euro.
Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 126), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.
L’imposta minima è sempre di euro 1.000.
In presenza di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione:
Imposta di registro: 2%.
Imposta ipotecaria: 50 euro.
Imposta catastale: 50 euro.
Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 115,5), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.
L’imposta minima è sempre di euro 1.000.