domenica 3 giugno 2018

Soppalco: altezza minima e autorizzazioni


Soppalco: altezza minima e autorizzazioni

Soppalco: altezza minima dal soffitto

Vediamo ora a quale altezza deve essere collocato il soppalco. Anche in questo caso la soluzione cambia in relazione all’utilizzo del soppalco stesso: se cioè a uso abitativo o deposito.

La prima cosa da fare è verificare il regolamento edilizio comunale per verificare se vi sono regole particolari. In esso, di solito, viene anche stabilita l’altezza minima del soppalco dal soffitto. Se il regolamento nulla dice, si applica la legge [3]. Questa stabilisce che l’altezza netta degli ambienti abitativi non può essere inferiore a 2,70 metri; invece l’altezza dei vani accessori delle abitazioni non abitabili (come bagni, corridoi o ripostigli) non può essere inferiore a 2,40 metri.

Tali regole valgono solo per i soppalchi abitabili, quelli cioè che realizzano ambienti in cui vivere. Pertanto che il soppalco può essere ricavato solo in spazi compresi (tra pavimento e soffitto) entro questo range di altezza. Di conseguenza, esso deve essere considerato abusivo – e l’immobile privo di agibilità – se non rispetta le altezze minime previste dalle norme nazionali nonché dal Regolamento edilizio. Il TAR sottolinea, al riguardo, che «non è consentita l’edificazione di manufatti che violino strutturalmente la normativa edilizia, specialmente se trattasi di regole relative all’abitabilità degli ambienti».

Viceversa, per i soppalchi a uso deposito bisogna confrontarsi con i regolamenti comunali. In generale questi prevedono altezze minime inferiori. Nel caso di Napoli, ad esempio, è prevista una altezza di 1,80 metri e a condizione che l’altezza utile dei locali sottostanti non sia inferiore a 2,70 metri.

Resta sempre la possibilità di creare piccole mensole di pochi centimetri anche a distanza ravvicinata al soffitto che, in realtà, non rientrano neanche nella definizione di soppalchi.

note

[1] Tar Napoli sent. n. 3448 del 25.05.2018.

[2] Consiglio di Stato, sent. 2 marzo 2017, n. 985; TAR Lazio, Roma, Sezione I quater, sent. 24 marzo 2015, n. 4495; TAR Campania, Napoli, Sezione IV, sent. 23 gennaio 2013, n. 413 e Sezione VII, sent. 14 gennaio 2011, n. 168. TAR Sardegna, Cagliari, Sezione II, sent. 23 settembre 2011, n. 952; TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sent. 11 luglio 2011, n. 1863; TAR Campania, Napoli, Sezione II, sent. 21 marzo 2011, n. 1586.

[3] Dm 5 luglio 1975, modificato dal Dm 9 giugno 1999, nonché dell’art. 43, comma 2, lett. 13) della legge 457/1978.