domenica 10 giugno 2018

Locazione a canone concordato non assistita, attestazione obbligatoria per le agevolazioni




In una recente risposta della Dre Piemonte n. 901-88/2018 è stata affrontata la questione relativa all’attestazione dei canoni concordati per i contratti stipulati senza la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria (proprietari e inquilini). Secondo quanto stabilito, la fruizione delle agevolazioni fiscali per le locazioni a canone concordato richiede la sottoscrizione di almeno una delle associazioni di categoria, non essendo sufficiente l’autocertificazione delle parti contrattuali.

Come sottolineato da un articolo pubblicato su Italia Oggi, per ottenere i vantaggi fiscali previsti per i contratti concordati non era richiesta obbligatoriamente la presenza delle associazioni di categoria nella sottoscrizione del contratto, essendo sufficiente che il contratto stipulato tra le parti avesse i requisiti previsti negli accordi territoriali. Un aspetto esplicitamente previsto anche nel decreto interministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, nonché in quelli approvati in precedenza.

Ma con il dm 16 gennaio 2017 le cose sono cambiate. Il dm 16 gennaio 2017 ha rivisto le regole per l’ottenimento del “bollino” di contratto a canone concordato e ha previsto due ipotesi.

  • La prima: il contratto di locazione deve essere sottoscritto con la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria (facoltativa e non obbligatoria), nel qual caso l’attestazione è implicita e non richiede alcun altro adempimento.
  • La seconda: laddove il contratto sia sottoscritto dalle parti senza la presenza delle associazioni di categoria (cosiddetti “contratti non assistiti”), il dm 16 gennaio 2017 demanda agli accordi territoriali stipulati in sede locale le modalità di attestazione dei requisiti del canone, a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno una delle organizzazioni che hanno firmato l’accordo territoriale (articolo 1, comma 8, del citato decreto).

Nella sua risposta la Dre Piemonte ha ricordato che la risoluzione n. 31/E/2018 aveva già precisato che per i contratti a canone concordato “non assistiti” l’attestazione in questione costituisce elemento necessario per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (cedolare secca 10%, ulteriore riduzione ai fini Irpef del 30% e riduzione Imu e Tasi in alcuni casi).

La circolare n. 7/E/2018 ha poi precisato che l’attestazione non è richiesta per tutti i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del dm 16 gennaio 2017 (quindi fino al 29 marzo 2017), ovvero anche sottoscritti in un momento successivo laddove nel Comune non sia stato ancora stipulato l’accordo territoriale delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria inquilini e proprietari, che recepisce le previsioni del predetto decreto.

E’ stato infine sottolineato che nella compilazione della sezione II del quadro Rb del modello redditi 2018 non è più richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione a canone concordato, ad eccezione dei contratti riferiti ad immobili situati nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 2009.

Fonte idealista