Da quest’anno sia la Tari che la Tasi si pagheranno attraverso bollettini precompilati.
A decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. Questo è quanto si legge nel nono periodo del comma 688 della legge 147/2013.Pagamento Tari modello F24
La tassa sui rifiuti può essere pagata attraverso:
- il modello F24;
- il bollettino postale.
I codici per la Tari sono gli stessi che venivano utilizzati per la Tares, ma sono stati rinominati sostituendo il riferimento all’imposta precedentemente esistente.
- “3944″ valido per Tari (e Tares), inserito nella sezione IMU e altri tributi locali;
- “3945″ Tari (e Tares) interessi;
- “3946″ Tari (e Tares) sanzioni.
Inoltre possiamo vedere nello specifico la compilazione del modello F24:
- “codice ente/codice comune”: indicare il codice catastale del Comune dove si trovano gli immobili;
- “importi a debito versati”: inserire il codice 3944, nella sezione IMU e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi e debito versati”;
- “numero immobili”: indicare il numero degli immobili;
- “rateazione/mese rif”: indicare il numero della rata nel formato “NNRR” (“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate). Nel caso il pagamento avvenga in un’unica soluzione, bisogna indicare il codice “0101”.
Mentre l’arrivo del bollettino contiene già le varie date di scadenza e il numero delle rate da effettuare.
Pagamento Tasi e problemi normativi
I cittadini da quest’anno potranno evitare di imbattersi in calcoli complicati, grazie alla precompilazione dei bollettini inviati dai Comuni. Ciò però che stride con questa semplificazione è la quota da versare da parte degli inquilini che vivono in un immobile. Questo perché i Comuni non hanno spesso informazioni aggiornate in merito e non possono quindi imporre una percentuale di pagamento agli occupanti in locazione. La quota che spetterebbe agli affittuari è del 10%/30%, ma la suddivisione della Tari è resa complicata proprio per la mancanza di informazioni chiare.
Mancato recapito dei bollettini precompilati
A quanto pare bisogna però stare attenti, perché i Comuni non sono obbligati ad inviare i bollettini precompilati, in quanto i contribuenti devono fare “preventiva richiesta”. Per cui è bene informarsi, recandosi direttamente negli uffici predisposti, prima di aspettare la scadenza del pagamento delle tasse.