E' obbligatorio la comunicazione all'Agenzia per i lavori di riqualificazione energetica che durano più anni? E quali sono le sanzioni in caso di violazione della prestazione energetica? L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi i materia di certificazione e riqualificazione energetica, commentando le novità fiscali contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Arriva a fine anno il chiarimento delle Entrate in merito al decreto semplificazioni: con la Circolare 31/E del 30 dicembre 2014 vengono infatti precisate le norme contenute nel D.L. 175/2014. Fra le interpretazioni fornite, ce ne sono alcune che riguardano da vicino il settore casa.
Il paragrafo 25 della Circolare chiarisce infatti le disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica. L'interpretazione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico l'amministrazione competente alla somministrazione delle sanzioni delineate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 nei casi di violazione relative alle disposizioni in materia di Attestato di Prestazione Energetica. Sarà l'Agenzia delle Entrate a individuare, fra le informazioni disponibili, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e a trasmetterle, per via telematica al Ministero dello Sviluppo Economico il quale si occuperà dell'accertamento e della contestazione della violazione.
Ricordiamo che il pagamento della sanzione non esenta dall'obbligo di presentare l'Attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso.
Sempre in ottica di semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti, il paragrafo 4 abroga la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. La soppressione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda sia i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015; sia i soggetti con il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo d'imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Ovviamente, con l'obbligo di presentare la comunicazione vengono cancellate anche le sanzioni istituite dalla Circolare 21/E del 2010 in caso di omesso o irregolare invio di ogni comunicazione, anche in relazione a inadempimenti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto per le quali, alla stessa data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.