domenica 27 luglio 2014

La certificazione energetica per gli affitti in 10 punti.

 

La certificazione energetica per gli affitti in 10 punti.

Cosa sapete della certificazione energetica per un edificio concesso o preso in affitto? Con l'introduzione del Dl 63/2013 la disciplina sulla certificazione energetica è stata rinnovata, stabilendo l'obbligo di dotazione dell'attestato nei casi di stipula di nuovo contratto di locazione. Riassumiamo per voi la normativa in materia.

chiave verde

La normativa nazionale sulla certificazione energetica prescrive l'obbligo di dotazione dell'APE, l'Attestato di Prestazione Energetica, nei casi di trasferimento di fabbricati, sia a titolo oneroso che gratuito, oltre che nei casi di edifici nuovi, di edifici soggetti a ristrutturazioni importanti o di edifici pubblici. Secondo l'art. 6, comma 1 del dl192/2005, infatti, tutti gli edifici che comportino un consumo energetico devono essere dotati dell'attestato, e l'obbligo di dotazione riguarda sia gli interi edifici che le singole unità immobiliari. Ma c'è differenza tra obbligo di dotazione, di allegazione, di consegna e di informativa. Per questo, abbiamo provato a riassumere, in 10 punti, ciò che è previsto dalla legge sulla certificazione energetica nel caso specifico della locazione residenziale.

1. L'obbligo di dotare l'edificio dell'Attestato di Prestazione Energetica permane solo in presenza di una nuova locazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del Dl. 192/2005. Pertanto non sorge nei casi di contratti che rinnovano, prorogano o reiterano un precedente contratto di affitto, nei casi di cessione di un contratto di locazione o di subentro. Restano esclusi dall'obbligo anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione, ossia quelli con durata non superiore a 30 giorni complessivi all'anno

2. Nel caso di edifici esistenti, l'obbligo di dotazione dell'attestato resta a cura del proprietario, che deve peraltro renderlo disponibile al conduttore all'avvio delle trattative e consegnarlo al termine delle medesime

3. Negli annunci commerciali di immobili in affitto, a prescindere che si tratti di annunci su giornali, radio, televisione, agenzie immobiliari o internet, deve essere indicato l'indice di prestazione energetica dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente

4. In caso di locazione di edificio da costruire, il proprietario dovrà fornire evidenza, in contratto, della classe di prestazione energetica dell'edificio in costruzione e di quelle che saranno le caratteristiche di rendimento energetico. Inoltre dovrà produrre l'attestato entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità

5. Le pertinenze come box e cantine, eventualmente affittate singolarmente o con l'abitazione, restano escluse dall'obbligatorietà dell'Attestato di Prestazione Energetica, in quanto il loro utilizzo standard non prevede l'obbligo di installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione

6. Nei contratti di sublocazione, trattandosi di nuovi, autonomi contratti di locazione, permane l'obbligo di dotazione dell'APE

7. Nel caso di locazione di singole unità immobiliari, sussiste l'obbligo di dotazione dell'attestato ma non quello di allegazione; tale obbligo rimane solo per le locazioni di interi edifici. Rimangono invece anche per le singole unità immobiliari l'obbligo di consegna dell'attestato e quello di informativa, per cui il conduttore deve dare atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, attraverso un'apposita clausola inserita nel contratto

8. La sanzione per il proprietario: la violazione dell'obbligo di dotazione di attestato per edifici o singole unità immobiliari nel caso di un nuovo contratto di locazione, va da 300 a 1.800 euro. In caso di mancato inserimento dei parametri energetici nell'annuncio di offerta di locazione, va da 500 a 3.000 euro e colpisce il responsabile dell'annuncio, quindi il proprietario se ha provveduto in proprio a pubblicare l'offerta, o il mediatore, se gli è stata affidata la trattativa. La violazione dell'obbligo di allegazione e di consegna comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro, ma per i contratti di locazione di durata inferiore ai tre anni la sanzione è ridotta a metà. Stesse sanzioni anche per la violazione dell'obbligo di riportare in atto la dichiarazione di ricevuta informativa; tuttavia la sanzione va scontata (le multe vanno da 1.000 a 4.000 euro), nel caso di nuove locazioni di singole unità immobiliari, per le quali non è previsto l'obbligo di allegazione

9. Il pagamento della sanzione non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE entro 45 giorni

10. Un APE rilasciato non oltre l'anno precedente a quello in cui si stipula il nuovo contratto di locazione è valido ed utilizzabile ai fini dell'allegazione, a meno che sull'immobile siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione che modifichino la classe energetica dell'edificio. Oltre l'anno di tolleranza, invece, l'attestato sarà considerato decaduto e, in caso di locazione, si dovrà procedere alla formazione di un nuovo attestato