sabato 19 luglio 2014

Fondo per la morosità incolpevole, ora è legge.

 

Fondo per la morosità incolpevole, ora è legge.

Entra finalmente in vigore il decreto sulla morosità incolpevole istituente il Fondo con i contributi che serviranno ad aiutare tutti quegli inquilini i quali, per cause indipendenti dalla propria volontà, non riescono più a far fronte al canone di affitto. Ecco le regole per poter accedere ai fondi statali, come stabilite dal decreto 14 maggio 2014.

10525688 10203616279560662 2223864270611266533 nDopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 161, è entrato in vigore a partire dal 14 luglio il decreto del Ministro delle Infrastrutture sulla morosità incolpevole, che contiene il regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5, del dl 31 agosto 2013, n. 121. Viene così istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo verranno assegnate prioritariamente a quelle Regioni che hanno emanato una normativa per la riduzione del disagio abitativo e che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali; fra queste, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania. Nel provvedimento vengono individuati i criteri di definizione di morosità incolpevole e quelli per l'accesso ai contributi.

Per morosità incolpevole si intende dunque la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, che possono essere dovute a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali

Per poter accedere agli aiuti statali, bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un reddito Isee non superiore a 35mila euro, o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee non superiore a 26mila euro
- essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida
- essere titolare di un contratto di affitto di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9
- avere cittadinanza italiana, o di un Paese UE oppure possedere un regolare titolo di soggiorno

Il Comune verificherà inoltre che il richiedente non sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Costituirà criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, o minore, o con validità accertata almeno per il 74%, o in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L'inquilino riconosciuto moroso incolpevole avrà diritto, per sanare la sua condizione, a un contributo di importo massimo pari a 8mila euro.

Alcuni criteri stabiliscono poi la priorità nella concessione dei tributi. Ad esempio, se gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole sottoscrivono con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato, o se gli inquilini non possono versare il deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione a causa della ridotta disponibilità economica, o ancora se gli inquilini dimostrano la disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

E' la prima volta che, nell'ordinamento italiano, viene riconosciuta una forma di tutela per quegli inquilini che, non riuscendo più a far fronte alle spese di affitto per cause indipendenti dalla loro volontà, subiscono uno sfratto per morosità. Per farci un'idea della mappa del disagio dobbiamo rifarci al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi e registrati dal Ministero degli Interni, raccolti da Sunia