sabato 12 luglio 2014

In arrivo nuove regole per gli impianti di climatizzazione: aggiornati il libretto e il rapporto di efficienza energetica.

 

In arrivo nuove regole per gli impianti di climatizzazione: aggiornati il libretto e il rapporto di efficienza energetica.

Il decreto 10 febbraio 2014 ha introdotto l'obbligo, per gli impianti di climatizzazione invernale o estiva vecchi o nuovi che siano, di munirsi di un libretto di impianto conforme al modello riportato nel decreto stesso, oltre che di effettuare un controllo e stendere un rapporto sull'efficienza energetica. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

iStock 000037045778SmallEntro il 15 ottobre 2014 tutti i possessori di un impianto termico di climatizzazione estivo o invernale come caldaia e condizionatore dovranno adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica, in conformità alla nuova normativa di manutenzione sancita dall'art. 7 comma 6 del Dpr 74/2013. L'obbligo è stato fissato prima dal decreto 10 febbraio 2014 con data "a partire dal 1 giugno", ma poi il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 giugno 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014) ha prorogato al 15 ottobre 2014 il termine entro il quale effettuare l'adeguamento.

Il nuovo libretto sarà unico e composto da varie schede, come da allegato I del decreto 10 febbraio. Le schede riguarderanno sia gli impianti di riscaldamento sia quelli di raffreddamento, vecchi o nuovi. In caso di installazione di un impianto nuovo, sarà l'installatore stesso a fornire e compilare il libretto, mentre per gli impianti già esistenti l'incombenza ricadrà sul soggetto responsabile, quindi il proprietario o chi occupa l'immobile ad altro titolo, che dovrà preoccuparsi di demandare al tecnico manutentore la compilazione dei dati tecnici. I vecchi libretti verranno lasciati in allegato al nuovo. E' possibile scaricare il libretto dal sito del Ministero dello sviluppo economico per la compilazione manuale, oppure per la compilazione telematica grazie ad una guida in linea, accedendo in questo caso al sito del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), ma rimane l'obbligo di stamparlo nel caso di eventuali ispezioni.

Lo stesso decreto sancisce anche il rinnovamento dei moduli per i rapporti di controllo dell'efficienza energetica su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Questi vengono rilasciati dai tecnici dopo ogni intervento di manutenzione ordinaria o di controllo, con periodicità indicata per la manutenzione dal manuale tecnico dell'impianto, per il controllo dall'art. 7 del Dpr 74/2013. I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto (a cura dell'installatore), nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore, e in tutti i casi di interventi che modifichino l'efficienza energetica. Il rapporto dovrà essere redatto conformemente ai modelli riportati negli allegati II (per i gruppi termici), III (per i gruppi frigo), IV (scambiatori) e V (cogeneratori) del decreto 10 febbraio 2014. L'obbligo di conformità ai modelli non si applica invece agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n. 28/2011, anche se permane la disposizione di compilare del libretto.

La disciplina stabilita dal D.P.R. n. 74/2013 si applica ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, e comunque fino alla data di entrata in vigore di tali provvedimenti.

Le sanzioni, in caso di mancato adeguamento alle norme sopra descritte, potrebbero arrivare ai proprietari o agli occupanti ad altro titolo degli immobili, sia in caso di mancati controlli (in questo caso con multe variabili da 500 a 3.000 euro) sia in caso di mancata autocertificazione degli stessi al Comune. La mancata compilazione dei rapporti di controllo, sanzionata con una multa che va da 1000 a 6.000 euro, è invece responsabilità del tecnico che li effettua.