I lavoratori dipendenti possono usufruire di una detrazione per i canoni di locazione. Molto spesso tali detrazioni non sono conosciute e quindi non si usufruisce di un diritto.
La detrazione spetta unicamente ai lavoratori che abbiano stipulato un contratto di locazione per un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a condizione che abbiano trasferito la propria residenza.
L’articolo 16 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) prevede, in caso di contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, alcune detrazioni a favore del conduttore che, come previsto dalla stessa norma, non si cumulano fra loro.
Il contribuente può scegliere quella più conveniente, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla legge.
A seconda delle specifiche condizioni richieste dalla norma, spettano le seguenti detrazioni:
1) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998 (contratti liberi): - 300 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro; - 150 euro con un reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro;
2) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 Legge 431/1998 (contratti convenzionali o concordati), ad eccezione di quelli stipulati con istituti di edilizia residenziale pubblica: – 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; – 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro;
3) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998, di età compresa tra i 20 e 30 anni, per i primi tre anni, purché l’immobile sia diverso da quello in cui risiedono i genitori: – 991,60 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro;
4) ai titolari di contratti di locazione, soltanto se lavoratori dipendenti, che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione), per i primi tre anni: - 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; – 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Nella casella 109 della sezione “altri dati” del modello cud è presente la somma riconosciuta al contribuente a titolo di detrazione per i canoni di locazione.
Per poter usufruire della detrazione occorre:
- l’immobile locato deve essere ubicato nel comune di lavoro o in uno limitrofo distante almeno 100 km dal comune di origine e comunque al di fuori dalla propria regione
- il trasferimento deve avvenire in un lasso di tempo non superiore a 3 anni rispetto a quello in cui si vuole usufruire della detrazione
-nelle annotazione del cud (codice bg) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione indicate nei commi da 01 a 1-ter dell’articolo 16 del tuir, il numero di giorni per i quali l’immobile locato è adibito ad abitazione principale e la percentuale che spetta di detrazione.In merito alla cumulabilità delle detrazioni:
La precisazione non è stata fatta con riferimento alla presenza dell’abitazione principale nel quadro B e la contemporanea richiesta della detrazione per immobile locato adibito ad abitazione principale nel quadro E, sezione V del modello 730.
Le norme prevedono la non cumulabilità delle detrazioni per canoni di locazioni con altre agevolazioni in due casi: tra detrazioni della stessa tipologia (articolo 16, comma 1-quater del Testo Unico Imposte sui Redditi) e tra queste detrazioni e il contributo del cosiddetto Fondo Affitti (articolo 10, comma 2 della Legge 431/1998).
Di conseguenza si può dedurre che, dal punto di vista normativo, non c’è nulla che esclude la possibilità di sommare l’agevolazione relativa all’abitazione principale prevista nel quadro B a quella prevista nel quadro E sezione V.
Anche l’Agenzia delle Entrate, nei documenti di prassi fin qui emanati, non sembra escludere tale possibilità.
Infatti, oltre alle istruzioni alla compilazione dei modelli, che non ne fanno assolutamente cenno, la stessa “Circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730”, che è redatta annualmente dall’Agenzia delle Entrate e che contiene le istruzioni che i CAF devono seguire per l’elaborazione dei modelli 730, a differenza di quanto avviene nel quadro B per la contemporanea presenza di due righi con il codice utilizzo 1, non prevede nessun controllo né tanto meno nessuna esclusione nel caso in cui si richiedano contemporaneamente le due agevolazioni.
Pertanto, le due agevolazioni possono essere ritenute compatibili qualora si verifichino tutti i presupposti espressamente previsti per ciascun beneficio.
Vedi anche : Caf Acli Detrazioni per Canoni Locazione
Nel 2014 le detrazioni fiscali per il Canone di Locazione si sommano alle maggiori detrazioni ed al nuovo regime opzionario
Nuova opzione
Dal 2014 entra a regime l’opzione 730 anche senza sostituto d’imposta: nel 2013 si è ricorso al modello per situazioni particolari, mentre dal 2014 si compila il “normale” 730, barrando la casella “dipendenti senza sostituto” nel quadro sui dati del sostituto d’imposta. In questo caso l’intermediario sarà il CAF o un professionista abilitato.Nuove detrazioni fiscali
E’ salito l’importo delle detrazioni per figli a carico: da 800 a 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni; da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile.
Prorogata la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (sezioni III-A e III-B del quadro E).I contribuenti che ne usufruiscono e che dopo il 6 giugno 2013 hanno acquistato mobili ed elettrodomestici di classe A+ (destinati all’immobile ristrutturato) possono detrarre il 50% di quanto speso per questi Arredi ma solo fino a 10mila euro e per una spesa uguale o inferiore a quella della ristrutturazione), in dieci rate di pari importo (sezione III-C del quadro E).
Bonus Energia: al 55% fino al 6 giugno 2013, al 65% per le spese di riqualificazione energetica successive a tale data (sezione IV del quadro E).
Detrazione del 65%, fino a una spesa complessiva di 96mila euro, per interventi antisismici su edifici adibiti ad abitazione principale e ad attività produttive che si trovano nelle zone ad alta pericolosità, l’agevolazione si applica dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E).
Detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35).Cedolare secca
E’ ridotta dal 19 al 10% l’aliquota sui contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni nei comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca.
Compensazioni
Da quest’anno il credito che risulta dal modello 730 può essere utilizzato in compensazione nell’F24 per pagare, oltre che l’IMU dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte non comprese nel modello 730 (ad esempio la TARES) che possono essere versate con F24.Assicurazioni
Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), è sceso a 630 euro (dimezzato) l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19%.