Le imprese e i lavoratori autonomi o professionisti potranno dedurre l'Imu sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa. E' questa una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, entrata perciò in vigore già col credito d'imposta 2013. Rimangono fuori dalla deducibilità gli immobili strumentali a uso promiscuo e i beni merce invenduti e non locati.
La Legge di Stabilità 2014, all'art. 1 commi 715 e 716, ha introdotto un'importante novità che coinvolge imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi: la possibilità di dedurre ai fini del reddito d'impresa l'Imu pagata sugli immobili strumentali, almeno per quanto riguarda Ires e Irpef. L'imposta resta invece indeducibile ai fini Irap, come previsto dall'art.14 comma 1 del Dlgs.23/2011. A differenza dell'Imu, Tasi e Tari sono invece pienamente deducibili dal reddito d'impresa, in base al principio di cassa ex art. 99, co. 1 Tuir (non confutato esplicitamente dalla Legge di Stabilità 2014) e anche per il lavoro autonomo oltre che dall'Irap.
Immobili strumentali per natura e destinazione: l'Imposta Municipale Unica è dunque deducibile in via transitoria per il 30% già dal periodo d'imposta 2013, riferito cioè alla dichiarazione dei redditi 2014, e per il 20% a regime, ossia a partire dal periodo d'imposta 2014. La deduzione riguarda immobili strumentali per natura e destinazione, dunque le categorie catastali A/10 (uffici e studi privati, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria), B (collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei), C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori), D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito) ed E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), ma anche quelli che non rientrano in tali categorie, come le aree scoperte (parcheggi, aree di carico e scarico). In caso di versamento tardivo effettuato nel 2014, la deducibilità verrà effettuata nell'Unico 2015; stessa considerazione se si tratta di immobili strumentali oggetto di locazione finanziaria.
Immobili strumentali a uso promiscuo: per quanto riguarda gli immobili strumentali a uso promiscuo, l'Imu resta totalmente indeducibile; ma il lavoro autonomo, per il quale gli immobili strumentali utilizzati promiscuamente sono sottoposti alle disposizione dell' art. 54, co. 3 del Tuir, usufruisce di Tasi e Tari deducibili solo nella misura del 50% dell'importo pagato in ciascun periodo d'imposta. Le Entrate non hanno fornito invece chiarimenti in merito alla deducibilità dell'Imposta Municipale Unica pagata sugli immobili strumentali non destinati esclusivamente ad attività produttive, per i quali non si sa ancora se la deduzione competa anche per la quota gravante su immobili che costituiscano l'oggetto dell'attività esercitata come nel caso tipico delle società immobiliari che concedono in locazione lo stabile.
Beni merce: resta l'indeducibilità totale dell'Imu, ai fini delle imposte sui redditi, sui fabbricati destinati alla vendita enumerati tra le rimanenze, ossia tra i beni merce delle imprese di costruzione destinati alla vendita, ma rimasti invenduti e non locati. Su questi, nel 2013 (quindi Unico 2014), si versa solo l'acconto Imu, indeducibile ai fini Ires/Irpef in quanto esentati dal versamento del saldo 2013 e in generale dall'Imu a partire dal 2014.
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