sabato 17 febbraio 2018

Mutuo cointestato ma casa intestata ad un solo coniuge: si può?



Sto acquistando un immobile e sono in comunione dei beni. Il preliminare l’ho firmato solo io senza indicare l’esclusione dalla comunione. Ho chiesto un mutuo per questo immobile però in comunione di beni e quindi firmato da me e mio marito. L’immobile però in sede di rogito deve risultare intestato ad un solo coniuge. Può l’altro coniuge nel rogito rinunciare alla proprietà dello stesso e farlo intestare solo ad un coniuge che diventa quindi l’unico proprietario ed intestatario pur rimanendo il mutuo cointestato in comunione dei beni? Non voglio fare la separazione dei beni fiscali e patrimoniali.

La risposta alla domanda è negativa innanzitutto per un principio generale che determina la caduta in comunione legale dei beni di ogni acquisto effettuato, anche da un coniuge soltanto, durante il matrimonio (art. 177 comma 1 lett. a) cod. civ.). A tale regola infatti fanno eccezione esclusivamente i casi tassativamente previsti dall’art. 179 cod. civ. tra i quali non è ravvisabile quello portato dalla lettrice in evidenza.

A ben vedere infatti, la lettera f) di tale norma da ultimo citata nonché l’ultimo comma della stessa [1] prevedono un meccanismo di esclusione dalla comunione legale del bene acquistato col prezzo del trasferimento dei beni personali elencati dalla norma suddetta o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto da parte del coniuge non acquirente.

Nel caso in esame invece, l’acquisto avverrebbe mediante il ricavato di un mutuo stipulato da entrambi i coniugi che, pertanto, ricade pacificamente – per il principio generale citato all’inizio del presente parere – nella comunione legale.

La giurisprudenza della Cassazione, d’altronde, ha da tempo chiarito l’inammissibilità del cosiddetto “rifiuto del coacquisto” da parte di uno dei coniugi in comunione legale [2], vale a dire l’intervento in atto del coniuge che non vuole rendersi acquirente in base al principio generale dell’art. 177 cod. civ. per dichiarare, sulla scorta di un’interpretazione estensiva di quanto previsto dall’art. 179 lett. f) e ult. co., la propria rinuncia a divenire contitolare del bene.

Pertanto, se non si vuole procedere a stipulare prima dell’acquisto in parola un’apposita convenzione di separazione dei beni l’unica soluzione alternativa può essere quella di stipulare previamente una convenzione matrimoniale di comunione cosiddetta convenzionale ai sensi dell’art. 210 cod. civ. nella quale definire un’area di esclusione della comunione legale.

In altre parole tale convenzione dovrebbe avere a oggetto una serie potenziale di acquisti che, per caratteristiche omogenee individuate dai coniugi, vengono convenzionalmente tenuti al di fuori dell’operatività della comunione legale dei beni. Mediante tale stratagemma quindi e avendo cura di individuare una categoria di beni a partire dalle caratteristiche dell’immobile in procinto di essere acquistato, si potrebbe così escludere l’acquisto del bene in oggetto dalla comunione legale lasciando che l’acquisto venga materialmente perfezionato dal solo coniuge interessato all’intestazione del bene.

Tuttavia occorre tenere a mente che la suddetta convenzione non può avere a oggetto un bene specifico ma, essendo appunto una vera e proprio convenzione matrimoniale (dunque, da annotare a margine dell’atto di matrimonio proprio come la separazione dei beni), opera programmaticamente per il futuro e per determinate categorie di bene individuate concordemente dai coniugi.

Diversamente infatti la suddetta convenzione rischierebbe di essere nulla poiché contraria alle norme inderogabili in tema di disciplina della comunione legale dei beni.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Enrico Braiato

[1] Si riporta il testo integrale dell’art. 179 cod. civ. “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamenteal matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti col prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

[2] Cass. SSUU n. 22775/2009