sabato 4 novembre 2017

Il fitto di casa è detraibile?


Il fitto di casa è detraibile?

L’AUTORE: Ambrogio Dal Bianco

I giovani fino a 30 anni, gli studenti universitari fuori sede, gli inquilini a basso reddito e i lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro possono usufruire di una apposita detrazione.

Indice

Le fonti della detrazione

In base alla legge sugli immobili adibiti ad uso abitativo è possibile stipulare diverse tipologie di contratti di locazione sulla base di accordi territoriali definiti e sottoscritti da diversi comuni, dalle organizzazioni di proprietari e inquilini, destinati ad essere rinnovati periodicamente per adeguarne il contenuto al mercato [1].

Quest’anno il Ministero delle infrastrutture e del commercio è intervenuto sulla disciplina prevedendo la possibilità, sia per i proprietari che per gli inquilini, di usufruire di benefici fiscali, sotto forma di detrazioni dall’Irpef in sede della dichiarazione dei redditi per i canoni di locazione pagati e ciò a prescindere dalla localizzazione degli immobili, purchè esistano degli accordi territoriali [2].

Le agevolazioni per il proprietario

Per il proprietario che stipula un contratto di locazione a canone concordato il reddito da tassare è dato, come di consueto, dal valore più alto tra la rendita catastale, rivalutata del 5%, e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat), ridotto del 5%.

Qualora si stipuli un contratto concordato, la riduzione è prevista per un ulteriore 30%, quindi il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati a seguito di accordo definito in sede locale è ulteriormente ridotto.

Il proprietario potrà inoltre optare per la cedolare secca che comporterà la tassazione separata del canone con un aliquota del 21% ridotta al 10% per i contratti di locazione concordati.

Altre agevolazioni riguardano l’imposta di registro, giacchè il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta è assunto per il 70% del totale. Si avrà diritto all’agevolazione (riduzione del 30% della base imponibile) se l’immobile locato si trova in un Comune considerato ad alta “tensione abitativa” e se la locazione ha ad oggetto immobili urbani ad uso abitativo.

Le imposte di bollo e registrazione vengono azzerate se si opta per la tassazione con la cedolare secca.

Infine, per i proprietari che concedono con contratto concordato un immobile a titolo di abitazione principale ad una persona che vi prenda la residenza anagrafica, l’aliquota per IMU e TASI è ridotta al 75% [3].

In ogni caso, nessuna detrazione è prevista se il reddito è superiore a 30.987,41.

Le detrazioni per i contratti di locazione a favore di giovani

Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e 30 anni per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale è prevista, in sede della dichiarazione dei redditi una detrazione pari a  991,60 euro.

Questa detrazione spetta per i primi 3 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Sarà però necessario che l’immobile in questione sia diverso dall’abitazione principale dei genitori.
Ai fini dell’agevolazione, il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.

Detrazioni per i contratti di affitto a favore di lavoratori dipendenti trasferiti

Specifiche detrazioni sono previste a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:

  • – trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
  • – il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
  • – la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.

Tale detrazione sarà pari a:

  • – 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • – 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro

e potrà essere fruita per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza.

Detrazioni per i contratti di affitto stipulati con studenti universitari

La detrazione Irpef è prevista anche per gli studenti universitari che stipulano o rinnovano un contratto di locazione.

In questo caso sarà riconosciuta una detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro e potrà beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.
tale detrazione sarà accordata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • – l’università si trovi in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente;
  • – il comune di residenza dello studente appartenga comunque ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università;
  • – il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato, a canone “convenzionale” [4].

Recentemente sono stati chiariti gli schemi contrattuali che consentono la detrazione dei canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane, consistenti in:

  • – contratti di locazione stipulati o rinnovati relativi a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessario la stipula di un contratto specifico per studenti;
  • – i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative [5].

Detrazioni per contratti di locazione stipulati con inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

La detrazione Irpef è prevista anche per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. Per alloggi sociali devono quelli concessi a soggetti o nuclei familiari disagiati che non sono in grado di accedere al libero mercato [6].

In tali casi l’importo della detrazione spetta nella misura di:

  • – 900,00 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • – 450,00 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.
note

[1] legge 431/98, articolo 2 comma 3.

[2] decreto interministeriale del 16/01/2017.

[3] legge 208/15, articolo 1, commi 53-54.

[4] ai sensi della legge 431/98.

[5] circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017.

[6] decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Autore immagine: Pixabay