venerdì 17 novembre 2017

Occupazione abusiva di casa: chi mi risarcisce?


Occupazione abusiva di casa: chi mi risarcisce?


Per il ritardo nell’emissione o esecuzione dell’ordine di sgombero del Prefetto paga lo Stato.

Una importantissima sentenza del Tribunale di Roma [1] depositata ieri potrebbe dare finalmente un ristoro a tutti i proprietari di quelle abitazioni che sono state occupate da abusivi e il cui sgombero da parte della polizia non è intervenuto in modo tempestivo. Secondo i giudici di roma, per “l’affitto mancato” paga il Ministero dell’Interno. E questo perché la pubblica amministrazione ha un dovere di tutela del cittadino anche dalle forme di abusivismo: impedire che si commetta un illecito equivale a favorirlo, insomma, e lo Stato non può essere complice delle violazioni del diritto. Per cui, se ti stai chiedendo «chi mi risarcisce per l’occupazione abusiva di casa» e sai già che la risposta non può certo essere l’abusivo – in quanto nullatenente – ecco la soluzione.

Occupazione abusiva di casa: come difendersi

Chi ha già letto il nostro articolo Occupazioni abusive e sgombero: quale tutela? sa già che, mai come in materia di tutela della casa – che pure dovrebbe essere considerata bene primario per l’individuo – il nostro ordinamento è quantomai deficitario. Non c’è solo il caso dell’affitto non pagato e dello sfratto dell’inquilino moroso, ma anche quello dell’occupazione abusiva dell’appartamento: tra lungaggini del procedimento di sgombero e tutela penale ridotta al lumicino, chi ha la disavventura di tornare a casa e trovare la porta chiusa con un abusivo dentro scopre che non è così facile tornare in possesso della propria abitazione. Come si può difendere chi trova un abusivo dentro casa? Chi è vittima di un’occupazione abusiva di casa deve rivolgersi direttamente al Prefetto e chiedere che adotti i provvedimenti urgenti, ordinando al personale delle forze dell’ordine di avviare lo sgombero [2]. Il Prefetto, però, nell’emettere l’ordinanza di sgombero, ha un certo margine di autonomia e può decidere quali sono le situazioni più urgenti, a cui ottemperare immediatamente, e quelle meno. Tra le variabili da valutare c’è il numero degli immobili da sgomberare, le possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, i diritti dei proprietari degli immobili occupati, nonché l’assistenza che gli enti locali potranno prestare agli occupanti.

Con il proprio provvedimento il Prefetto stabilisce la data dello sgombero o l’eventuale rinvio, le condizioni di ricollocazione degli occupanti e l’assistenza da parte degli enti locali.

Se il Prefetto nega lo sgombero richiesto dal proprietario della casa occupata abusivamente, quest’ultimo può far ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo riconosce al titolare dell’immobile, come unico risarcimento per la perdita – anche per lunghi periodi – della disponibilità del suo immobile, la sola emissione di un’ulteriore provvedimento diretto ad assicurare la cessazione dell’occupazione.

La legge però se disciplina l’ipotesi del diniego del Prefetto, nulla dice in merito al silenzio o al ritardo nell’adottare l’ordine di sgombero. Ed è qui che interviene la sentenza del Tribunale di Roma. Secondo i giudici della Capitale, il ministero dell’Interno è responsabile dei danni cagionati al proprietario dell’immobile per non aver tempestivamente operato lo sgombero.

Affitto mancato, paga il ministero del’Interno

Le forze di polizia – si legge nella sentenza – sono «vincolate, nella attività di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza e del rispetto delle leggi, ed in particolare nella tutela della legalità, ad intervenire nell’interesse del singolo». Questa omissione fa scattare una responsabilità (tecnicamente si chiama «responsabilità extra contrattuale») da parte del Ministero [3].

Il proprietario dell’immobile occupato abusivamente non deve dimostrare di aver subito un danno poiché questo è già implicito nel fatto stesso della perdita della disponibilità del bene la cui natura è normalmente fruttifera (sia che lo si fitti che lo si abiti), e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile.

Questo principio, a detta dei commentatori, potrebbe trovare spazio anche nei casi di mancato pagamento del canone di affitto. Difatti, in tali ipotesi, dopo l’ordine di sfratto del tribunale, l’ufficiale giudiziario si deve valere spesso della forza pubblica e questa non è sempre disponibile, con la conseguenza che per ottenere il rilascio dell’immobile bisogna attendere numerosi mesi se non anni.