Notizie immobiliari|Redazione
In un incontro tra l'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e l'Agenzia delle Entrate sono state chiarite le caratteristiche che devono possedere gli immobili rurali per i quali esiste l'obbligo di accatastamento.
Rientrano nell'obbligo di accatastamento gli obblighi dotati di autonomia funzionale e reddituale, non ancora censiti al catasto edilizio urbano. In tal caso, è obbligatorio procedere all'accatastamento dell'immobile con l'aiuto di un tecnico abilitato.
L'obbligo di accatastamento è scaduto il 30 novembre 2012, ma è possibile mettersi in regola presentando all'ufficio competente l'atto di aggiornamento con il contestuale pagamento della sanzione ridotta, in virtù del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui si perdano i requisiti di ruralità è comunque necessario presentare un atto di aggiornamento. L'obbligo di accatastamento sussiste in ogni caso per quegli immobili che passano da soggetti esenti a creditori d'imposta.
Nel decreto Ministeriale del 29 febbario 1998 sono invece elencati gli immobili che non rientrano nell'obbligo di dichiarazione.
- fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione
- lastrici solari e aree urbane
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
- vasche per l'acquacolutura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni
- manufatti isolati privi di copertura
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 me, purché di volumetria inferiore