Il regime per le tettoie, quando non di piccole dimensioni, richiede il permesso di costruire del Comune (la vecchia concessione edilizia) e l’accatastamento.
Le tettoie restano un sogno proibito: chi decide di realizzare una superficie coperta sul terrazzo, anche se può fare a meno del permesso del condominio, deve sempre chiedere l’autorizzazione al Comune e procedere all’accatastamento del manufatto. Sono esentati solo i piccoli manufatti, quelli che non creano spazi vivibili. Almeno così si è orientata sino ad oggi la giurisprudenza. Analizziamo i singoli adempimenti per realizzare una tettoia.
Tettoia: serve il permesso del condominio?
Chi costruisce una tettoia sul balcone o sul terrazzo non deve chiedere il permesso al condominio, né all’amministratore. Deve però evitare di ledere il decoro architettonico dell’edificio e comprometterne la stabilità; ricorrendo una di tali ipotesi, l’assemblea può ordinare la rimozione dell’opera, anche attraverso un ricorso in via d’urgenza al giudice.
Tettoia: serve l’autorizzazione del Comune?
Quando la tettoia crea un’area vivibile, a prescindere dalla sua destinazione e dalla scopo per il quale viene realizzata, è necessario presentare “la pratica” in Comune e chiedere il cosiddetto «permesso di costruire» (la vecchia licenza edilizia). Diversamente scatta il reato di abuso edilizio e l’ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione, che può essere impartito anche numerosi anni dopo l’ultimazione dell’opera.
Questo è l’orientamento stabile del Consiglio di Stato (leggi Tettoia sul terrazzo: ci vuole il permesso di costruire?). Interessante è un precedente del Tar Campania secondo cui la tettoia aperta su tre lati, realizzata a copertura di un terrazzo, anche se di dimensioni rilevanti, non crea volumetria e, quindi, non richiede la licenza edilizia (leggi Tettoia aperta su tre lati, non serve il permesso di costruire).
Secondo l’orientamento espresso anche dalla Cassazione non è necessario il permesso a costruire per le strutture in ferro rimovibile e smontabile (tipo tettoia) non stabilmente infisse al suolo (che, pertanto, non sono accatastabili). Qualora invece la struttura dovesse essere permanente nel tempo (anche se utilizzata anche per riparare strumenti o materiali vari), si dovrà procedere all’accatastamento.
Accatastamento della tettoia
Anche la tettoia – così come tutti gli immobili urbani suscettibili di produrre reddito (anche semplici aree per il parcheggio auto) – sussiste l’obbligo di procedere all’accatastamento.
La legge elenca alcune eccezioni per gli immobili di modestissima consistenza (superficie inferiore a 8 metri quadrati, e sempre che non siano suscettibili di autonoma utilizzazione) oppure manufatti precari quali tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi.
Se la tettoia non rientra in queste previsioni, va dichiarata in catasto come unità immobiliare autonoma, oppure, se è a servizio di un’altra unità, come variazione di questa.