domenica 18 giugno 2017

Imu e Tasi: chi paga, come si calcolano, versamento in ritardo

 

 

Versamento dell’Imu e della Tasi: chi è tenuto al pagamento, come calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi per il ritardo.

Ti sei dimenticato della scadenza dell’Imu e della Tasi e hai paura che ti arrivi la cartella? Non preoccuparti, perché hai la possibilità di pagarle in ritardo utilizzando il nuovo ravvedimento operoso.

In questa breve guida ti spieghiamo che cosa sono l’Imu e la Tasi, chi è obbligato a pagarle, come si calcolano le tasse e le sanzioni e gli interessi da ravvedimento.

Imu: che cos’è

L’Imu è l’imposta municipale unica: si tratta dell’imposta sugli immobili che sostituisce la vecchia Ici. L’Imu non è più dovuta sulla prima casa, escluse le abitazioni di lusso (categoria A1/A8 ed A9).

Imu: chi deve pagarla

L’Imu deve essere versata:

  • dai proprietari o dagli usufruttuari (o da chi possiede un altro diritto reale; il nudo proprietario non paga) di immobili diversi dalla prima casa, di aree fabbricabili e terreni;
  • da chi è assegnatario della casa coniugale, in caso di separazione o divorzio;
  • dai conduttori (inquilini) di immobili, in caso di stipula di leasing immobiliare;
  • dai concessionari di aree demaniali.

Imu: chi non deve pagarla

Sono esenti dall’Imu, oltre alle abitazioni principali non di lusso:

  • gli immobili di proprietà di persone anziane o disabili, se risultano ricoverate in modo permanente in istituti, nel caso in cui la casa non sia data in affitto;
  • gli alloggi sociali;
  • gli immobili di cooperative edilizie;
  • i terreni agricoli montani o semi-montani, o i terreni di proprietà di coltivatori e imprenditori agricoli professionali, o situati all’interno delle isole minori;
  • i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • le unità immobiliari (massimo una) in possesso del personale di servizio permanente delle Forze armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia, se non affittate;
  • le unità immobiliari (massimo una) di proprietà di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’Aire, solo se già pensionato nel Paese dove risiede e se l’immobile non risulta né in affitto né in comodato d’uso.

Imu: agevolazioni

Se un immobile, ad uso abitativo, è concesso in comodato a familiari entro il primo grado di parentela, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, al rispetto di determinate condizioni.

Se l’immobile è affittato a canone concordato, l’Imu che si ottiene applicando l’aliquota comunale è ridotta al 75%.

Tasi: che cos’è

La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili: è dovuta da chiunque possiede o detenga, a qualsiasi titolo, un fabbricato o un’area edificabile, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.

La Tasi, infatti, non è più dovuta sull’abitazione principale per i proprietari, ad esclusione delle abitazioni di lusso (categoria A1/A8 ed A9); gli inquilini non sono tenuti a pagare la loro quota Tasi se l’immobile affittato è l’abitazione principale.

Imu e Tasi: come si calcola la base imponibile

Prima di calcolare l’Imu e la Tasi, è necessario calcolare la loro base imponibile, ossia l’ammontare su cui applicare l’aliquota (cioè la percentuale) d’imposta. Il calcolo della base imponibile si effettua in questo modo, a seconda del tipo di immobile:

Tipologia immobile

Categoria catastale

Calcolo base imponibile

Abitazioni:garage, box, depositi, tettoie
A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 C/2 C/6 C/7
Rendita Catastale x 1,05 x 160________________________________________

Uffici
A/10
Rendita Catastale x 1,05 x  80

Negozi
C/1
Rendita Catastale x 1,05 x  55

Laboratori artigianali,stabilimenti balneari, palestre
C/3 C/4 C/5
Rendita Catastale x 1,05 x 140

Scuole, collegi, ospedali, caserme
B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7 B/8
Rendita Catastale x 1,05 x  140

Capannoni industriali,
fabbriche, alberghi, centri commerciali

D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8
D/9 D/10
Rendita Catastale x 1,05 x  60

Terreni agricoli
Rendita Dominicale x 1,25 x  135

Terreni edificabili
Valore venale

Le aliquote sono stabilite dai comuni in misura differente, a seconda della categoria dell’immobile.

Imu e Tasi: le aliquote

Come anticipato, per determinare l’imposta dovuta, alla base imponibile devono essere applicate le aliquote, cioè le percentuali dovute a titolo d’imposta. Le aliquote sono diverse da comune a comune, ma possono variare:

  • per l’Imu, da un minimo dello 0,46% (0,40% in alcune casistiche particolari) e un massimo dell’1,06%;
  • per la Tasi, sino a un massimo dello 0,25%;
  • la somma delle aliquote dei due tributi non può superare lo 0,6%, per le abitazioni principali non considerate di lusso, e l’1,66% per tutti gli altri immobili.

Per sapere quale aliquota deve essere utilizzata, bisogna allora controllare le aliquote in vigore nel 2017, all’interno del sito web del proprio comune o prendendo visione delle delibere.

Imu e Tasi: ravvedimento operoso per pagamento in ritardo

Una volta quantificata l’imposta dovuta, se si paga dopo la scadenza, cioè dopo il 16 giugno per l’acconto o dopo il 16 dicembre per il saldo, devono  essere calcolate le sanzioni. Queste ultime non sono previste in misura fissa, ma in misura percentuale, che aumenta all’aumentare dei giorni di ritardo.

In particolare il contribuente può avvalersi del:

  • ravvedimento sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • ravvedimento breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • ravvedimento medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • ravvedimento lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Calcolo degli interessi

Come già esposto, perché un versamento possa considerarsi ravveduto non basta saldare la sanzione, ma è necessario anche il pagamento degli interessi legali.

L’ammontare del tasso d’interesse legale varia ogni anno: nel 2014 era pari all’1%, nel 2015 è sceso allo 0,50%, nel 2016 è sceso allo 0,2%, e nel 2017 è pari allo 0,1%.

La formula per calcolare gli interessi, relativa a ogni annualità, è la seguente:

  • imposta da pagare, moltiplicata per il tasso d’interesse legale, diviso 365, per il numero dei giorni di ritardo.

Ad esempio, se un contribuente deve pagare 400 euro di Imu 2017,  con 14 giorni di ritardo, il calcolo sarà:

  • [(400x 0,10%):365] x 14.

Quindi verserà  2 centesimi d’interessi (0,01534, arrotondato per eccesso).

Imu: come si compila l’F24

Per pagare l’Imu con ravvedimento operoso, bisogna compilare il modello F24, nella sezione Imu ed altri tributi locali, con i seguenti codici tributo:

  • 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo per i non esenti);
  • 3914 per i terreni agricoli;
  • 3916 per le aree fabbricabili;
  • 3918 per altri fabbricati;
  • 3930 per “fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” incremento Comune;
  • 3925 per “fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” Stato.

Non esistono, al contrario di quanto era previsto per la vecchia Ici, dei codici appositi per il pagamento di sanzioni e interessi, perciò questi andranno sommati all’imposta principale, nello stesso codice tributo.

Tasi: come si compila l’F24

Per pagare la Tasi con ravvedimento operoso, dovrà essere compilato il modello F24, nella sezione Imu ed altri tributi locali, con i seguenti codici tributo:

  • 3958 per l’abitazione principale;
  • 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3969 per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
  • 3961 per i servizi indivisibili di altri fabbricati.

I codici relativi al Ravvedimento operoso Tasi sono:

  • 3962 per gli interessi;
  • 3963 per le sanzioni.