Se, dopo il compromesso, il venditore rinuncia alla stipula del rogito definitivo, l’acquirente può chiedere all’agente immobiliare la restituzione della parcella versata dato che il contratto non si è concluso?
L’agente immobiliare è un mediatore la cui attività si esplica nello scambio di beni immobili, compravendite o locazioni di abitazioni, di locali commerciali ed attività connesse. L’esercizio di questa attività è subordinato all’iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, tenuto presso ciascuna Camera di Commercio e viene regolato dal codice civile e dalla legge n. 33/1989.
Con riferimento al caso che si occupa, l’agente immobiliare, iscritto nel Ruolo dei Mediatori, matura il diritto alla provvigione soltanto nel momento in cui l’affare è concluso per effetto del suo intervento [1] che corrisponde convenzionalmente al momento della firma del contratto preliminare di vendita (il cosiddetto compromesso) o dell’accettazione formale della proposta d’acquisto. Inoltre, occorre evidenziare che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso grazie al suo operato. L’ammontare della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, tariffe professionali o di usi, vengono stabilite dal giudice secondo equità [2].
Se, per ipotesi, il venditore rinunciasse alla stipula dell’atto definitivo, in seguito al compromesso, il lettore non potrebbe ottenere la restituzione di quanto versato all’agenzia immobiliare. Pertanto, al fine di tutelare la sua posizione, si suggerisce di impegnarsi a versare la provvigione all’agenzia immobiliare, mediante l’apposizione di una apposita clausola contrattuale, che indica come momento di perfezionamento dell’affare la data di compravendita del bene, effettuando il pagamento contestualmente al rogito notarile e non prima.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Rossella Blaiotta
note
[1] Art. art. 1748 cod. civ.
[2] Art. 1755 cod. civ.