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Stop al barbecue del vicino realizzato con la Scia e non dopo il permesso di costruire.
Se il forno-barbecue del confinante è stato realizzato con struttura portante in mattoni e cemento, chiusa da due lati, è necessario il permesso di costruire e non basta la semplice Scia. È quanto chiarito dal Tar Calabria [1]. Stop quindi ai fumi molesti che invadono la casa del vicino, specie nel weekend. Il proprietario della costruzione non può invocare, a proprio beneficio, la circostanza che il barbecue fuori casa sarebbe un manufatto di pertinenza del proprio immobile: se ciò, infatti, è vero sotto un profilo civilistico, non è altrettanto vero dal lato urbanistico.
Il codice civile [2] stabilisce che sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa; in tal caso, la destinazione può essere effettuata direttamente dal proprietario dell’immobile.
Ma questo non basta in materia edilizia dove la pertinenza non può avvenire per destinazione del proprietario dell’immobile o da chi vanti un altro diritto reale sul bene. Per l’urbanistica, infatti, conta l’oggetto e non il soggetto: dunque il rapporto di stretta pertinenzialità deve nascere dalla struttura stessa dell’opera destinata a servizio di quella principale. Se i servizi dell’abitazione sono completi, allora, il forno-barbecue non può dirsi strettamente necessario e quindi pertinenza dell’immobile: costituisce invece una costruzione autonoma che ha bisogno della concessione edilizia.
Note
[1] Tar Calabira, sent. n. 900/15.
[2] Art. 817 cod. civ.