mercoledì 28 ottobre 2015

Se l’immobile è abusivo il contratto di locazione è nullo

 

Se l’immobile è abusivo il contratto di locazione è nullo (Trib.Taranto – Sezione 2 – Sent. 27 gennaio 2015 n. n. 298 )

Se l’immobile è abusivo il contratto di locazione è nullo per illiceità della causa.

Lo ha stabilito il Tribunale di Taranto, con la sentenza del 27 gennaio 2015 n. 298 , respingendo la domanda del proprietario di una villetta, il quale, nel chiedere la risoluzione della compravendita per mancato pagamento del prezzo,  voleva che l’acquirente lo risarcisse del reddito perso durante il periodo di detenzione del bene da parte sua.

Il tribunale, disposta la CTU per stabilire il  dovuto per la detenzione, venne a conoscenza che il comune di Taranto, aveva rigettato la domanda di sanatoria presentata dall’attore, sicché l’intero immobile era da considerarsi abusivo in quanto privo di concessione edilizia e della licenza di abitabilità.

La motivazione.

Il Tribunale afferma che «il contratto di locazione con la connessa obbligazione di pagamento del canone ai sensi degli artt. 1571 e 1575 c.c. integra una utilizzazione del corpo del reato, identificato nell’immobile abusivo, al fine di trarne profitto, identificabile ex articolo 240 del codice penale nel canone di locazione retraibile che non è in concreto confiscabile, unitamente all’immobile realizzato abusivamente, soltanto per la prevalenza delle attribuzioni devolute all’autorità amministrativa che determinano l’acquisizione dei predetti beni al patrimonio del Comune, mentre l’applicazione degli istituti generali di diritto penale e processuale penale produrrebbe l’acquisizione al patrimonio dello Stato, ovverosia di un diverso soggetto giuridico».

Ne consegue che il contratto di locazione «ha causa illecita e, di conseguenza, è nullo ex art. 1418 codice civile, in quanto diretto ad assicurare il profitto del reato mediante l’utilizzazione della cosa madre, costituente il corpo del reato, per la produzione di frutti civili».

In tal modo, «si consolida ed aggrava l’offesa all’interesse protetto dalla norma penale incriminatrice, pur se in un momento successivo al completamento dell’antigiuridicità della condotta penalmente rilevante, conclusasi con la realizzazione dell’immobile abusivo».

L’illiceità della causa è legata alla configurazione del negozio locativo delineato  dall’articolo 1571 del codice civile secondo cui «la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo».

Infatti,  le utilità che il conduttore potrà acquisire mediante il suo diritto personale di godimento «deriveranno da una cosa costituente corpo del reato, mentre il corrispettivo di tale godimento, di per sé illecito, sarà costituito dai canoni di locazione riconducibili nel novero del “profitto del reato” soggetto a confisca facoltativa»