domenica 18 ottobre 2015

Denuncia per abuso edilizio: diritto a sapere il nome con l’accesso

 

Denuncia per abuso edilizio diritto a sapere il nome con accesso

Esposto per illecito urbanistico e accesso agli atti amministrativi: il proprietario dell’opera abusiva ha diritto di conoscere nome e cognome di chi lo ha denunciato ai vigili.

Abuso edilizio: chi ha subito una denuncia, da parte del vicino, per illecito urbanistico ha diritto a conoscerne nome e cognome, tramite accesso agli atti amministrativi del procedimento. La polizia Municipale non può rifiutarsi di comunicare le generalità di chi ha presentato l’esposto anche se rischia il processo per abuso edilizio. Lo ha chiarito il Tar Lazio con una recente sentenza [1].

Risultato: il comando della polizia locale non può negare l’accesso appellandosi al fatto [2] che è stata ormai comunicata una notizia di reato e, quindi, vi sarebbe il segreto istruttorio. In realtà, invece, il responsabile dei lavori ha diritto a leggere l’esposto anche se rischia l’incriminazione penale: in questo caso la comunicazione dei vigili in Procura non rientra fra le attività di polizia giudiziaria, mentre chi è soggetto a un controllo o a un’ispezione ha l’interesse qualificato a conoscere tutti i documenti dai quali scaturisce l’iniziativa.

Nel caso in cui a muoversi è la polizia municipale, avendo ricevuto l’esposto del terzo, essa, in quanto espressione del Comune, agisce nell’ambito della sua attività istituzionale, che è amministrativa e non come polizia giudiziaria. Pertanto non si applica la regola stabilita dal codice di procedura penale [2] secondo cui gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha, infatti, un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti [3].

In pratica, come chiarito dal Tar di Latina l’anno scorso [4], non ogni denuncia di reato, presentata dalla pubblica amministrazione all’Autorità giudiziaria, costituisce atto coperto da segreto istruttorio e, in quanto tale, è sottratto all’accesso da parte dell’interessato; infatti, qualora la denuncia sia presentata dalla p.a. nell’esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade più nel segreto istruttorio.

Il proprietario dell’immobile che è a rischio di procedimento penale per l’opera edilizia abusiva ha dunque un interesse diretto, concreto e attuale di accedere ad esposti o denunce presentati nei suoi confronti.

Se, invece, l’amministrazione trasmette all’Autorità giudiziaria la notizia di reato non nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio e, di conseguenza, sono sottratti all’accesso [5].

Note

[1] Tar Lazio sent. n. 11188/2015.

[2] Art. 329 cod. proc. pen.

[3] TAR Reggio Calabria sent. n. 584/2014.

[4] TAR Latina, sent. n. 17/2014.

[5] Ai sensi dell’art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241.

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