L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili in sede di dichiarazione dei redditi 2014. Quali sono i casi di sostituzione dell'Imu all'Irpef? Il reddito di un immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile Imu? E i canoni di affitto non riscossi vanno comunque dichiarati?
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare N/11E nella quale vengono date risposte alle domande poste dai Centri di assistenza fiscale sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare sugli oneri deducibili e detraibili per il 2014 tra i quali gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, il rapporto Imu/Irpef.
Imu: l'Imposta Municipale Unica sostituisce l'Irpef e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario di fabbricati non locati e de terreni non affittati. In particolare per l'anno 2013 la sostituzione viene applicata in tutte le ipotesi in cui è dovuta l'Imu, quindi sia per le rate dell'imposta, sia per la mini-Imu, e anche i caso di mancato versamento, ad esempio in caso di riconoscimento delle detrazioni o perché l'importo è inferiore al minimo da versare.
Abitazione principale: secondo l'art. 9, comma 9 del Dl 23/2011, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%. La definizione di "abitazione principale" è contenuta all'art. 10, comma 3-bis del Tuir: "si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente". Ad esempio, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'Imu, non dovrà far concorrere il reddito di quest'ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Diversamente, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'Imu, dovrà far concorrere il reddito di quest'ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui un proprietario di prima casa che consista in un fabbricato rurale possegga, nello stesso Comune, un altro immobile ad uso abitativo non locato e assoggettato a Imu.
Canoni di locazione non riscossi: in base alla legge secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione (art. 26, comma 1 del Tuir), anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale riscossione di esso. Pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal canone di locazione, non è rilevante il canone effettivamente percepito dal locatore, bensì l'ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento e per tutta la durata del contratto di locazione. Per le sole locazioni di immobili ad uso abitativo, l'articolo 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino. Quindi tali canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'inquilino anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al proprietario è riconosciuto un credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti. Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto invece nessuna deroga. Dunque il canone, benchè non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto, e le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
Come funzionano gli interessi passivi del mutuo per l'acquisto della prima abitazione nel caso in cui il proprietario voglia accorpare un immobile adiacente? E se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, di cui uno a carico dell'altro? Per quali lavori e spese si ha diritto al bonus mobili? Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E.
Interessi passivi per mutuo: l'art. 15, comma 1 del TUIR consente la detrazione dall'Irpef di un importo pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati per mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l'acquisto dell'abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. La detrazione vale anche nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia.
- Se il contribuente vuole acquistare un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale per accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per il secondo acquisto dopo che sia stato realizzato l'accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un'unica abitazione principale. La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca, oppure mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000. L'immobile deve comunque essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l'importo degli interessi detraibili.
- In caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. Ciò non vale in caso di mutuo stipulato per la costruzione dell'abitazione principale: in questa ipotesi, la quota di interessi del coniuge fisicamente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.
Bonus mobili ed elettrodomestici: gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono la fruizione del bonus sono quelli elencati nella Circolare 29/E del 2013, paragrafo 3.2. Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per consentire di accedere al bonus mobili, devono potersi configurare come restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti singole unità abitative, o quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria, ossia "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso", nonché come interventi di carattere innovativo destinati ad adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari. A questi ultimi corrispondono ad esempio interventi su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici.
Rimane comunque il presupposto che gli interventi finalizzati al risparmio energetico che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, perché tale bonus è riservato a quei contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il tetto di 96 mila euro di spese. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali con ritenuta del 4%, secondo le stesse modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Resta anche la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e bancomat. Occorre conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
La Legge di Stabilità 2014 ha esteso al 31 dicembre 2014 l'arco temporale entro cui è possibile sostenere le spese per l'acquisto dei mobili, senza introdurre alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei mobili. Pertanto, si conferma anche per il 2014 la possibilità di fruire del bonus mobili per i contribuenti che abbiano sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per gli interventi edilizi. Ancora la Legge di Stabilità, stabilisce che la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spettano nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.