martedì 25 ottobre 2016

Mutui, maggiori tutele per i sottoscrittori: dalle informazioni alle regole per gli annunci pubblicitari

 

Maggiore trasparenza e protezione ai consumatori che chiedono un mutuo. E’ questo l’obiettivo del decreto 29 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.241 del 14 ottobre, emanato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) con l’obiettivo di dare attuazione alle norme del Testo unico bancario in tema di credito immobiliare ai consumatori. Vediamo i punti salienti.

Le informazioni devono essere corrette, chiare, comprensibili e non ingannevoli

Rendere ai consumatori informazioni corrette, chiare, comprensibili e non ingannevoli, adeguate allo strumento di comunicazione utilizzato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e di consentire al consumatoredi valutarne le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conlcusione del contratto di credito. E’ questo quanto sollecitato dal Cicr.

Come devono essere i documenti

Quando le informazioni sono contenute in documenti, questi ultimi devono essere redatti secondo modalità che ne assicurino la leggibilità grafica, la semplicità sintattica, la chiarezza lessicale, la logicità di struttura e devono essere presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato.

Le regole per gli annunci pubblicitari

Sul fronte degli annunci pubblicitari, la richiesta del Cicr è che contengano un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico. Se poi non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, gli annunci devono specificare la propria natura di messaggio pubblicitario e indicare che è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l’informativa precontrattuale.

L’informativa precontrattuale

Per quanto riguarda l’informativa precontrattuale, il decreto spiega che prima della conclusione del contratto di credito la banca deve assicurare che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. La banca deve poi rispondere alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, sulle caratteristiche del contratto proposto e sugli effetti che possono derivargli a seguito della sua conclusione.

I finanziamenti in valuta estera

Secondo quanto stabilito dal decreto, il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20%. Per l’esercizio del diritto di conversione, il consumatore può essere tenuto a pagare al finanziatore, se previsto dal contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell’entità degli oneri che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al momento della concusione del contratto.