venerdì 7 ottobre 2016

Contabilizzatori di calore: quando non sono obbligatori?

Contabilizzatori di calore: quando non sono obbligatori?

Valvole termostatiche e contabilizzatori per il calcolo dei consumi individuali del calore: quali condomini non sono obbligati all’installazione dei termoregolatori?

Contabilizzatori di calore e valvole termostatiche sui termosifoni: le nuove regole, in vigore ed obbligatorie per tutti dal 31 dicembre 2016, conoscono però delle eccezioni e non tutti i condomini dovranno installarle. Cerchiamo di capire, prima, cosa prevede la legge e in quali condomini non è obbligatoria la termoregolazione.

Per favorire il risparmio energetico, la legge italiana [1], recependo una normativa dell’Unione europea [2], stabilisce la cosiddetta contabilizzazione dei consumi individuali di calore e la suddivisione delle spese dell’edificio in base ai consumi effettivi di ciascun appartamento. Detto calcolo può essere effettuato solo installando appositi apparecchi – appunto i contabilizzatori di calore – che servono per determinare il diverso consumo di ogni singolo proprietario. Ecco perché, entro il 31 dicembre 2016, gli italiani che abitano in condomini con riscaldamento centralizzato, devono installare, su ciascun termosifone, delle valvole termostatiche con contabilizzatori di calore.

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È questo il concetto abbastanza semplice che si nasconde dietro l’apparentemente complicato dettato della normativa. La legge infatti usa le seguenti parole:

«Nei condomìni e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato».

In pratica, ogni abitazione dovrà ricorrere a:

  • valvole termostatiche (che consentono di regolare la temperatura di ciascuna stanza in maniera autonoma e andranno posizionate su ogni calorifero presente in casa)
  • contabilizzatori di calore (chiamati anche ripartitori di calore), da installare sui singoli radiatori, al fine di calcolare l’effettivo consumo di calore (per il riscaldamento) e di acqua calda sanitaria. In pratica i contabilizzatori ci diranno la quantità di calore effettivamente utilizzata da ciascun termosifone e, quindi, dai singoli proprietari di appartamento.

Il condominio che non provvede a installare detti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto, per ciascun apparecchio, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Quando i contabilizzatori di calore non sono obbligatori?

Sempre la predetta normativa prosegue nel seguente modo:

«Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomìni o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma Uni En 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore».

Ciò significa che i contabilizzatori di calore non sono obbligatori quando, da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato (appositamente delegato dal condominio) risulta che l’installazione dei sistemi:

  • non è efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
  • oppure vi sia l’impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione;
  • oppure sia sproporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Tra i casi di esclusione dall’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, non vi rientrano i condomini costruiti dopo l’entrata in vigore della nuova normativa; la legge, invece, esenta dai nuovi obblighi solo i casi in cui l’installazione dei sistemi di contabilizzazione sia «tecnicamente impossibile», non sia «efficiente in termini di costi» e non sia «proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali».

I summenzionati casi di “esclusione” dell’installazione dei predetti sistemi devono essere riportati in «apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato». In questi casi particolari, verranno presi in considerazione metodi alternativi per la misurazione del consumo del calore e non potranno, comunque, essere applicati i vecchi criteri di ripartizione delle spese relativi al riscaldamento, anche se contenuti in un regolamento condominiale contrattuale.

In sintesi quando sono obbligatorie le nuove valvole?

Sintetizzando, il proprietario dell’appartamento – indipendentemente dall’anno di costruzione dell’edificio – dovrà installare un contatore individuale per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda relativo alla sua unità immobiliare solo se ciò è:

  • tecnicamente possibile;
  • efficiente in termini di costi;
  • proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Il proprietario può opporsi all’installazione delle termovalvole?

L’installazione dei contabilizzatori e delle valvole termostatiche deriva da un preciso obbligo di legge. Pertanto, una volta che l’assemblea abbia votato positivamente per l’installazione, nessun condomino può opporsi e nessuno può vietare l’accesso dei tecnici nel proprio appartamento. Se un condomino si rifiuta di aprire la porta per l’installazione delle valvole, l’amministratore di condominio ha il dovere di rivolgersi al Giudice per ottenere un provvedimento di urgenza, che gli consenta di accedere nella proprietà privata e provvedere agli obblighi di legge.

[1] Art. 9, co. 5, Dlgs 102/2014.

[2] Direttiva UE n. 2012/27.