Il Fisco non riconosce il diritto alla
detrazione IRPEFsul canone di affitto di inquilini residenti
nell'immobile in locazione quando beneficiano anche della deduzione
prima casa, data in uso gratuito ai familiari.

Contratti di locazione: non sempre si possono detrarre
Il contribuente che vive in
affitto nell’immobile in cui ha la
residenza ma è possiede un’altra casa di
proprietà – magari concessa in uso gratuito ai figli – non può applicare la
detrazione IRPEF sul canone di locazione prevista dall’
articolo 16 del Tuir, testo unico delle imposte sui redditi.
Detrazione canone
La detrazione in oggetto, prevista dall’articolo 16 del Dpr 917/1986, sarebbe così modulata (
più alta se la locazione è a canone concordato):
- 300 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro,
- 150 euro se il reddito complessivo è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Deduzione prima casa
L’Agenzia delle Entrate sta inviando
lettere bonarie
di avviso ai coloro che hanno applicato la detrazione nel modello
730/2011 (relativo quindi ai redditi 2010) senza averne diritto. Il
caso al centro degli avvisi dell’Agenzia riguarda inquilini in
possesso di altro immobile, dato ad esempio in uso gratuito ai figli. Questi contribuenti usufruiscono giù di un’altra agevolazione: la
deduzione sul possesso della prima casa, che spetta se nell’immobile dimorano abitualmente proprietario o familiari.
Incompatibilità
A questi contribuenti il Fisco non riconosce dunque il diritto alla
detrazione IRPEF sulla locazione. In termini tecnici, indicare nel
quadro B del 730
un fabbricato con il codice 1 (abitazione principale) non è compatibile
con l’utilizzo, da parte dello stesso contribuente, di una detrazione
(quella appunto prevista dall’articolo 16 del Tuir) per il fatto di
vivere in un altro immobile in affitto.