Edilizia: che succede se il Comune non invia la risposta a chi ha presentato la domanda per l’autorizzazione a costruire un’opera dentro o fuori casa.
Uno dei principali nemici degli italiani è la burocrazia: non solo per le regole contorte, difficili da interpretare e sempre bisognose di circolari per essere applicate, ma anche per la lentezza e l’inefficienza (se non del tutto l’indifferenza) degli uffici nel recepire le richieste del cittadino. Non capita così raramente, a fronte di un’istanza presentata allo sportello, di non ricevere alcuna risposta. Quando la legge fissa dei termini precisi entro cui l’ufficio deve fornire un riscontro, l’eventuale silenzio va considerato come rigetto, ossia come un «no». Solo laddove esplicitato dalla normativa, il silenzio può essere considerato assenso, ossia come un «si». È quello che capita in edilizia, un settore molto delicato per via delle ripercussioni penali in capo a chi costruisce anche un semplice soppalco, una tettoia, un gazebo o una veranda senza aver ottenuto la licenza del Comune. In questi casi, dice una legge del 2001 [1], se l’ufficio tecnico non fornisce una risposta nei termini alla richiesta di permesso di costruire vale il silenzio assenso. E a ricordare questa importante regola è una recente sentenza del Tar di Catanzaro [2]. Ma procediamo con ordine e vediamo come ottenere il permesso di costruire e cosa succede se il Comune non riscontra l’istanza presentata dal cittadino.
Indice
- 1 Dove si presenta la richiesta di permesso di costruire?
- 2 Permesso di costruire: entro quanto tempo deve essere dato?
- 3 Permesso di costruire: vale il silenzio assenso?
- 4 Quando non vale il permesso assenso
- 5 Sospensione del termine per il rilascio del permesso di costruire
- 6 Come dimostrare il silenzio assenso?
- 7 I rischi del permesso assenso
Dove si presenta la richiesta di permesso di costruire?
Tutte le volte in cui non si rientra nei casi di edilizia libera, ossia quella non sottoposta ad alcun vincolo o autorizzazione (elenco peraltro di recente aggiornato: leggi Lavori in casa senza bisogno di permesso di costruire), l’interessato deve presentare domanda per il rilascio del permesso di costruire allo sportello unico per l’edilizia del Comune. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
La domanda di permesso di costruire deve essere corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti e dagli eventuali ulteriori documenti previsti dalla legge. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all’efficienza energetica [1]. La dichiarazione asseverante del progettista abilitato sostituisce la precedente autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (sempre che non si debba procedere, come peraltro già previsto nella formulazione previgente del dettato, a valutazioni tecnico-discrezionali).
Permesso di costruire: entro quanto tempo deve essere dato?
La legge sul procedimento amministrativo stabilisce [3] che, salvo non vi siano norme speciali che dispongono diversamente, la pubblica amministrazione deve rispondere alle istanze del cittadino entro 30 giorni. Per ottenere il permesso di costruire sono richiesti invece 90 giorni per i Comuni sotto i 100mila abitanti e 180 per quelli più grandi. Entro 30 giorni l’ufficio può richiedere integrazioni documentali (in tal caso il termine viene sospeso).
Non oltre la scadenza del suddetto termine, l’ufficio tecnico deve dire al cittadino se la sua istanza per il rilascio del permesso di costruire si considera accolta o rigettata.
Permesso di costruire: vale il silenzio assenso?
Se entro 90 o 180 giorni dal deposito del permesso di costruire, l’ufficio tecnico del Comune non dà risposta, vale la regola del silenzio assenso: in altre parole il silenzio ha valore di provvedimento di accoglimento, senza bisogno di ulteriori istanze o diffide. Si tratta quindi di una modalità semplificata di conseguimento dell’autorizzazione alla realizzazione della costruzione che può quindi essere avviata immediatamente.
Perché si formi legittimamente il silenzio assenso è però necessario che la richiesta di permesso di costruire sia completa in ogni suo elemento (compresi gli allegati) e sia stato pagato il contributo per l’edificazione richiesto dal Comune.
Il contrasto del progetto con le prescrizioni che non costituiscono presupposti essenziali dell’edificazione, invece, non impedisce la formazione del silenzio-assenso e l’amministrazione non può formulare un diniego tardivo.
Il silenzio-assenso scatta dopo 90 giorni (100 in caso di applicazione di preavviso di diniego) se il Comune è sotto i 100mila abitanti.
Sopra questa soglia i termini sono raddoppiati: 180 giorni (o 190 in caso di applicazione di preavviso di diniego).
Fatti salvi gli adempimenti in capo alle amministrazioni statali eventualmente coinvolte in relazione ad atti di assenso, comunque denominati, sono espressamente salvaguardate le norme regionali di ulteriore semplificazione e di riduzione dei termini procedimentali.
Una volta maturato il silenzio assenso, l’amministrazione non può più impedire l’attività edilizia: qualora emergano circostanze non valutate, il Comune dovrà prima procedere all’annullamento del provvedimento formatosi in modo silenzioso. Ad esempio, se il vicino protesta con il Comune con validi argomenti, il Comune stesso può agire in autotutela, se sussistono motivi di interesse generale [4]. In particolare, secondo la legge [5], entro un termine ragionevole (comunque non superiore a 18 mesi), il permesso di costruire illegittimo può essere annullato se sussistono le ragioni di interesse pubblico, comparando gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Solo se il permesso di costruire è stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni di fatti o di dichiarazioni non vere, il termine per annullare il permesso di costruire si prolunga oltre i 18 mesi.
Quando non vale il permesso assenso
Il silenzio-assenso non si forma [6]:
- nei casi in cui la legge qualifichi il silenzio dell’Amministrazione come rigetto dell’istanza ovverosia quando la legge attribuisca al silenzio il significato del provvedimento negativo (in ciò il silenzio-rigetto si differenzia dal silenzio-rifiuto, il quale ultimo non possiede nessun significato ma costituisce una situazione di semplice inadempimento dell’Amministrazione);
- quando l’istanza coinvolga il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità;
- quando la normativa comunitaria imponga l’adozione di un provvedimento espresso (la normativa comunitaria che non necessiti di mediazioni prevale infatti su quella nazionale);
- con riferimento agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti).
Sospensione del termine per il rilascio del permesso di costruire
I termini per la formazione del silenzio-assenso sono sospesi:
- quando sia necessario acquisire valutazioni tecniche di organi o enti appositi prescritte dalla legge o da regolamenti;
- per non più di una volta, quando sia necessario reperire informazioni o documenti non in possesso dell’ente procedente né acquisibili autonomamente presso altre pubbliche Amministrazioni. Per sapere se si è formato il silenzio-assenso sull’istanza, il tempo trascorso prima dell’evento che ha comportato la sospensione deve essere assommato con quello successivo.
Come dimostrare il silenzio assenso?
L’avvenuta formazione del silenzio-assenso può essere dimostrata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da rendersi, al pari delle altre dichiarazioni sostitutive). La dichiarazione sostitutiva, seppure resa in buona fede, può rivelarsi non veritiera e comportare così responsabilità anche penali in capo al privato, oltre alla perdita dei benefici ottenuti.
I rischi del permesso assenso
Se è vero che la regola del permesso assenso è una semplificazione a favore sia dell’amministrazione (che pertanto non è tenuta a rilasciare un documento per dare parere positivo) che del cittadino che così non deve impugnare il comportamento inerte del Comune, è anche vero che essa può presentare delle insidie proprio per via dell’assenza di un documento scritto di autorizzazione.
Innanzitutto non è del tutto chiaro quando la operatività del silenzio assenso sia esclusa (l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute e la pubblica incolumità, così come anche il patrimonio paesaggistico e culturale, costituiscono materie “trasversali” che si intersecano con una quantità indefinita di attività). Inoltre, le cause di sospensione e di interruzione dei termini rendono molto difficile l’accertamento dell’avvenuta maturazione del silenzio-assenso da parte dell’interessato (il quale potrebbe, per esempio, trovarsi in serie difficoltà nel quantificare il periodo di sospensione massima consentita nel caso dell’acquisizione delle valutazioni tecniche). Le Pubbliche amministrazioni e i privati hanno scarsi motivi per ritenere affidabile la dichiarazione sostitutiva del privato che attesta l’avvenuta formazione del silenzio-assenso né possiedono adeguati strumenti per verificarne l’effettiva maturazione.
note
[1] Art. 20, Dpr n. 380/2001.
[2] Tar Catanzaro sent. n. 491/2018.
[3] L. n. 241/1990.
[4] Tar Napoli sent. n. 2972/2014; Tar Catania sent. n. 572/2005.
[5] Art. 21 nonies L. n. 241/1990.
[6] Art. 20 della legge 241/1990, quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge 80/2005 in sede di conversione del D.L. 35/2005.