martedì 20 marzo 2018

Bonus box e posti auto 2018: come funziona


Bonus box e posti auto 2018: come funziona

Acquisto o costruzione di box auto o posti auto (anche condominiali): detrazione Irpef.

Accanto alle detrazioni fiscali Ipef previste per chi ristruttura casa, sempre nell’ambito della agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, la legge concede un particolare bonus per l’acquisto o la costruzione di garage, box auto o posti auto (anche condominiali). Vediamo come funziona il bonus acquisto o costruzione di box e posti auto 2018.

Indice

Bonus box e posti auto: quando spetta

La detrazione fiscale è riconosciuta:

  • per le spese di acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (spese relative alla realizzazione)
  • per le spese di costruzione di autorimesse o posti auto, anche di proprietà comune (purché siano pertinenziali rispetto ad un’unità immobiliare abitativa).

Acquisto box auto: detrazione Irpef

In caso di acquisto del box auto, la detrazione spetta solo per le spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Ai fini dell’agevolazione sono richiesti i seguenti requisiti:

  • proprietà o patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • vincolo pertinenziale con un’unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, deve esserci l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • documentazione dell’impresa costruttrice dalla quale si evincano i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
Acquisto contemporaneo di casa e box auto

Nel caso di acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta solo per le spese di realizzazione del box (sempre che sia pertinenziale), il cui importo deve essere specificamente documentato.

La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. È necessario, però, che il vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.

Assegnazione di alloggi e box auto

Per le assegnazioni di box e alloggio da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Non rileva il fatto che il rogito sia stipulato in un periodo d’imposta successivo, nè che il verbale della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora registrato.

Per quanto riguarda il vincolo pertinenziale tra box auto e abitazione, non importa se gli immobili non sono stati ancora realizzati, purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell’abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione.

Costruzione box auto: detrazione Irpef

Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.

La detrazione spetta solo per le spese di realizzazione del box pertinenziale, che devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico (anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata).

Box e posti auto: come avere la detrazione fiscale

Per usufruire della detrazione il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione.

In caso di acquisto del box o posto auto:

  • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità
  • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

In caso di costruzione box o posto auto:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box auto).

La detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la relativa percentuale di spesa. La stessa cosa vale anche per il convivente more uxorio.

Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta con riguardo ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

  • il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione
  • dal compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

Il vincolo pertinenziale non si considera esistente nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa.

Se il pagamento non è stato effettuato mediante bonifico, si può comunque usufruire della detrazione a condizione che:

  • nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha venduto il box pertinenziale;
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.