Il coniuge che trasferisce all’altro la casa coniugale in esecuzione degli accordi di separazione consensuale non perde le agevolazioni sulla prima casa
Il fenomeno della separazione è sempre più crescente e, assieme ad esso, anche le difficoltà economiche che nascono dalla scissione del nucleo familiare e la moltiplicazione delle spese. Una delle preoccupazioni più frequenti, in caso di separazione, concerne il trasferimento della casa coniugale e, soprattutto se si tratta della prima casa, il problema della perdita di tutti i vantaggi fiscali ad essa correlati. La domanda, quindi, è: il coniuge che trasferisce all’altro la casa in esecuzione degli accordi di separazione consensuale perde le agevolazioni sulla prima casa?
Scopriamolo insieme. Prima però cerchiamo di chiarire alcuni aspetti utili per comprendere la questione.
Separazione consensuale e trasferimento della casa coniugale
In sede di separazione – quella consensuale – i coniugi si accordano su come regolamentare i loro rapporti sia personali che patrimoniali e, relativamente a questi ultimi, decidono anche in ordine al trasferimento di beni immobili. Questi accordi hanno una propria causa specifica: trattasi, infatti, di accordi o contratti stipulati a causa della crisi coniugale e con i quali i coniugi possono costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici obbligatori tra loro. L’accordo concluso dai coniugi acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale e si inserisce in un sistema in cui si uniscono elementi di natura privatistica e pubblicistica.
Da questa situazione derivano notevoli risvolti pratici ma soprattutto, per ciò che interessa questa sede, di carattere tributario. In particolare si tratta di stabilire le sorti di eventuali benefici fiscali in caso di separazione dei coniugi. La domanda, quindi, è: l’immobile trasferito ad un coniuge in occasione della separazione perde i benefici della c.d. “prima casa“?
Prima casa: si perdono le agevolazioni in caso di separazione?
Sul punto, la Cassazione ha assunto due posizioni diametralmente opposte e contrastanti tra loro. Vediamole insieme.
Dapprima, la Cassazione ha affermato che l’accordo di separazione personale dei coniugi, fa decadere dai benefici di prima casa il coniuge che, trasferendo all’altro l’appartamento, non abbia, entro un anno, acquistato un’altra casa [1].
Solo pochi giorni dopo, però, la stessa Cassazione ha affermato l’opposto, stabilendo che: l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”, ma solo una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure in vista della cessazione della loro convivenza [2].
Ora, a distanza di qualche anno, la Corte è di recente tornata sull’argomento, confermando che la perdita delle agevolazioni sulla prima casa non possono derivare dall’acquisto o dalla cessione della casa in sede di separazione consensuale tra i coniugi [3].
La giurisprudenza, quindi ha voluto “trattare” questi trasferimenti in modo più favorevole per coniugi anche in considerazione della legge [4] che prevede l’esenzione fiscale per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Detta esenzione fiscale, però, è prevista in linea generale e non con specifico riferimento alla questione di cui stiamo parlando nel presente articolo.
Ed infatti, come molte volte accade, il legislatore ha affidato alla giurisprudenza il compito di fare luce su aspetti “poco chiari”, esponendo, però ed allo stesso tempo, i poveri contribuenti alle incertezze e alle lungaggini dei procedimenti giudiziari. Si auspica, pertanto, un intervento normativo idoneo a dirimere, una volta per tutte, la questione.