Autore: @stefania giudice
Quando si compra una casa, si richiede e si ottiene un finanziamento, è possibile sfruttare in sede di dichiarazione dei redditi di una detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sul mutuo e relativi oneri accessori. L’agevolazione fiscale è regolata dall’articolo 15, comma 1, lettera b, del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi (T.U.I.R., D.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
L’importo della detrazione
Gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della casa possono essere portati in detrazione nella misura del 19%, fino a un importo massimo di 4.000 euro. Tale importo è stato stabilito con la legge Finanziaria 2008, in precedenza era pari a 3.615,20 euro.
I soggetti interessati
La detrazione spetta ai contribuenti che hanno acquistato una prima casa con il mutuo e che presentano il modello 730 o il modello Unico.
Le condizioni
Ci sono delle condizioni da rispettare per poter godere della detrazione:
- entro un anno l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
- l’acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo (non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati);
- in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- la detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale (non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro e delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata);
- nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto;
- in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti;
- la detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
- se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
Cosa dice la legge
Nel dettaglio, la legge dice che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.
Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Fonte idealista