sabato 1 aprile 2017

Affitti agevolati, dopo 18 anni ridefiniti i canoni e gli sconti fiscali.

 

Nuove regole per gli affitti a canone concordato

Canoni, agevolazioni fiscali e tanto altro: come cambiano i contratti concordati.

Novità per gli affitti a canone concordato e in generale per i contratti agevolati: con la pubblicazione del decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze in Gazzetta Ufficiale, n.62 del 15 marzo 2017, viene recepita la Convenzione nazionale che i sindacati degli inquilini e le associazioni dei proprietari avevano firmato il 25 ottobre 2016.

Il decreto, datato 16 gennaio 2017, detta i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale cui le associazioni dei proprietari e degli inquilini dovranno attenersi per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, transitori e per studenti universitari, introducendo i nuovi modelli contrattuali e riepilogando le agevolazioni fiscali.

Ecco in sintesi i punti principali del decreto:

- Gli accordi locali stabiliranno le fasce di oscillazione minima e massima all’interno delle quali verrà concordato tra le parti il canone di locazione. Verranno individuati, quindi, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee in fatto di valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, tipologie edilizie.

- Proprietari e inquilini, al fine di stabilire il canone effettivo, potranno a richiesta farsi assistere dalle rispettive organizzazioni, ma nel caso in cui ciò non avvenisse i contratti dovranno essere sottoposti all’attestazione di conformità da parte di almeno una delle organizzazioni che hanno firmato l’accordo.

- Vengono riepilogate le agevolazioni fiscali attualmente esistenti per i proprietari che affittano con contratto concordato, transitorio o a studenti universitari; resta in sospeso il punto relativo a due particolari provvedimenti fondamentali ai fini degli incentivi fiscali, ovvero la proroga della cedolare secca al 10% (in scadenza il 31 dicembre 2017; dal 1 gennaio 2018 l’aliquota tornerà infatti al 15%) e i nuovi limiti di tassazione di Imu e Tasi per gli affitti a canone concordato.

- Alla sottoscrizione degli accordi integrativi con le grandi proprietà immobiliari, ovvero coloro che possiedono più di 100 unità immobiliari sul territorio nazionale, potranno partecipare anche le associazioni onlus che si occupano di immigrazione, in relazione all’affitto di alloggi destinati ai lavoratori non residenti e agli immigrati comunitari o extracomunitari.

- Viene individuata una forma di risoluzione delle eventuali controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti, relativamente all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi: ciascuna parte potrà richiedere che venga nominata una Commissione di negoziazione paritetica che dovrà proporre entro 60 giorni una riduzione del canone.

- Vengono ampliati i casi in cui sarà possibile stipulare un contratto transitorio, ovvero le fattispecie delle esigenze di transitorietà di proprietari e inquilini, la cui presenza è indispensabile per utilizzare questa particolare tipologia contrattuale, con particolare riguardo a mobilità lavorativa, studio, apprendistato, formazione professionale, aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionali.

- I contratti transitori, per i quali da poco è arrivato il chiarimento delle Entrate sull’applicabilità dell’aliquota cedolare al 10%, potranno essere utilizzati solo nei comuni con più di 10 mila abitanti.

- I contratti agevolati per universitari fuori sede potranno stipularsi anche nei casi di inquilini iscritti a corsi post laurea quali master, specializzazioni, dottorati o corsi di perfezionamento. Fanno eccezione i contratti stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus, poiché rimangono iscritti agli atenei di provenienza.

- I contratti tipo (allegati A, B e C del decreto interministeriale), che si riferiscono alla locazione abitativa a canone concordato, transitoria e per studenti universitari fuori sede, sono gli unici che dovranno essere utilizzati per la stipula dei contratti agevolati; tuttavia entreranno in vigore solo con la sottoscrizione dei nuovi accordi.

- Oneri accessori: al testo del decreto interministeriale viene allegata anche una nuova tabella degli oneri accessori, che poco modifica rispetto al passato.

In ogni caso fino all’adozione degli accordi basati sul decreto restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti, dunque le novità non saranno in vigore da subito ma solo una volta recepiti nei nuovi accordi.