È «nuova costruzione», e quindi richiede il permesso di costruire, ogni fabbricato destinato a soddisfare bisogni non temporanei ma duraturi.
Anche per montare un piccolo prefabbricato, purché non destinato a soddisfare un’esigenza provvisoria, è necessario il permesso di costruire. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1].
Solo una costruzione «precaria» non richiede il permesso di costruire. Ma attenzione: la natura “precaria” del manufatto non si determina sulla base dei materiali utilizzati o della amovibilità dello stesso, ma in relazione all’uso provvisorio che della struttura il proprietario deve fare. Così, ad esempio, un piccolo modulo prefabbricato, realizzato con materiali edili leggeri, ma destinato a soddisfare un bisogno duraturo e non transitorio, si considera «nuova costruzione» e, pertanto, richiede il permesso di costruire. In assenza del quale, esso va considerato abuso edilizio e soggetto a demolizione o smantellamento.
Secondo le parole della Corte, la precarietà dell’opera edilizia – unica condizione per non dover chiedere l’autorizzazione al Comune prima di costruire – non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati né dalla facile amovibilità della stessa; rileva solo la sua oggettiva temporaneità e la contingenza delle esigenze che l’opera stessa è destinata a soddisfare.
La legge [2], nel richiedere il permesso di costruire o altro titolo equipollente, fa infatti riferimento agli interventi di «nuova costruzione» riferendosi anche ai manufatti leggeri e alle strutture di qualsiasi genere, comprese roulottes, campers, case mobili che siano utilizzati come magazzini per esigenze non meramente temporanee.
Per stabilire dunque se una struttura necessita o meno dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune è necessario verificare se questa è destinata o meno a soddisfare bisogni non provvisori del proprietario. Solo se la finalità del fabbricato è temporanea, a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati, non richiede la licenza edilizia.
Da tali argomentazioni, discende che il modulo abitativo prefabbricato realizzato per esigenze non precarie – ossia durature – rientra nel concetto di «nuova costruzione» ed è pertanto un abuso edilizio se allestito senza il permesso di costruire. Non rileva neanche il fatto che la costruzione non sia destinata ad essere abitata. Si pensi al caso – come quello deciso dalla Corte – di una impresa di commercializzazione di case prefabbricate che collochi più moduli, completi in ogni loro parte, per mostrare le qualità del prodotto. In questo modo, le abitazioni, di più vani, benché non possano essere considerate abitazioni, hanno un indubbio impatto fisico perché collocate in modo duraturo. Quindi richiedono l’autorizzazione del Comune.
note
[1] Cass. sent. n. 6872/17 del 14.02.2017.
[2] Art. 10, co. 1, lett. a) e 22, co. 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.
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