martedì 21 febbraio 2017

Contratto affitto transitorio, quando si applica la cedolare del 10%

Gtres 

 

Con Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di applicare la cedolare secca al 10% nei contratti di affitto transitori. Ad essere interessate le locazioni che durano da 1 a 18 mesi stipulate nei capoluoghi di provincia e nelle aree metropolitane, dove le parti non possono applicare il canone di mercato.

Come sottolineato dal Sole 24 Ore, il chiarimento delle Entrate ha natura interpretativa, si applica quindi anche per il passato. Chi ha pagato con il 21%, potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la differenza.

Il quotidiano economico ha anche fatto un’analisi dei possibili risparmi. Secondo l’ultimo Rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) delle Entrate, il canone medio per i contratti brevi di case in affitto nei Comuni ad alta tensione abitativa è 507 euro al mese. Su una locazione transitoria di nove mesi, ad esempio, la possibilità di applicare l’aliquota al 10% - anziché quella al 21% - riduce il carico fiscale sull’affitto da 958 a 456 euro, con un risparmio di 502 euro.

I contratti di affitto transitori che adesso hanno la certezza di poter applicare la cedolare secca al 10% sono circa 120mila. Alla cedolare secca agevolata si aggiunge anche la riduzione, sempre per i contratti a canone concordato, del 25% di Imu e Tasi, prevista dalla legge di Stabilità del 2016 a partire dal primo gennaio dello scorso anno. Misura che si applica anche ai transitori, perché la norma istitutiva richiama tutti i contratti concordati stipulati in base alla legge 431/1998.

Ma quando è possibile stipulare un contratto transitorio? Secondo la legge sugli affitti (431/1998) e al Dm 30 dicembre 2002, si possono stipulare contratti transitori con durata da 1 a 18 mesi “per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori”, principalmente di lavoro. L’esigenza specifica deve essere citata nel contratto e, se è dell’inquilino, va provato con documentazione allegata al contratto. Il Dm prevede che se le esigenze transitorie dovessero rivelarsi inesistenti il contratto si trasforma per legge in un “4+4” standard.