affitti pagati mensilmente possono essere portati in detrazione come spese
Si può detrarre il canone d’affitto?
Dichiarazione dei redditi pre compilate, modificate, redatte, ormai presentate, a parte qualche ritardatari. Gli inquilini in affitto si saranno chiesti, nel momento in cui sono andati a conteggiare tutte le spese, se il canone d’affitto pagato regolarmente ogni mese potesse rientrare tra tale spese e quindi essere in qualche modo scaricate. Magari con una percentuale come nel caso delle spese mediche. Dobbiamo, purtroppo, avvisare subito gli inquilini che le spese d’affitto non sono detraibili, o almeno non in proporzione a quanto si paga. Ci sono detrazioni Irpef che dipendono da una serie di fattori. Abbiamo provato a riassumerli, facendo chiarezza.
Buongiorno,
avrei un quesito che neanche il mio commercialista sa risolvere e vorrei sapere se lei può delucidarmi su questo punto:
allora io ho partita iva e sono a lavorare fuori sede, una banca mi vuole dare in affitto l’appartamento, vorrei sapere dato che la banca è una persona giuridica, se posso fare un contratto per scaricare il canone al 100% come se fosse la spesa di un Residence, tipo voce della fattura 20 notti di soggiorno xxx euro ogni mese, è possibile?
La ringrazio anticipatamente.
Saluti
Paolo
Gentile Paolo
capiamo bene il suo ragionamento, ma dobbiamo dirle che se lei o la banca in ogni caso stipulate e registrate un contratto di affitto non potrà poi scaricare tale spesa nella sua dichiarazione dei redditi; di fatto per la locazione sono previste detrazioni per lavoratori fuori sede, con una cifra fissa proporzionata al reddito e non al canone che versa.
Per capire come funzionano tali detrazioni proviamo a riassumere
le 5 caratteristiche principali che devono avere i contratti e/o gli inquilini per averne diritto:
1. Essere titolari del contratto d’affitto: per poter richiedere la detrazione è necessario (indispensabile) che chi presenta la dichiarazione dei redditi sia il diretto intestatario del contratto. Quindi eventuali conviventi, che pure contribuiscono alla spesa, non richiamati come conduttori nel contratto non ne hanno diritto. Mentre, nel caso di due o più intestatari la detrazione va ripartita tra i soggetti titolari del contratto.
2. Il contratto d’affitto dev’essere regolarmente registrato e stipulato secondo gli articoli della Legge 431/98; quindi contratti a canone libero quanto contratti a canone concordato.
3. Avere la residenza nell’immobile oggetto del contratto d’affitto: questa è una condizione essenziale per tutte le detrazioni che vengono riconosciute nel caso in cui l’appartamento preso in affitto sia utilizzato realmente dall’inquilino come dimora stabile, concetto che per semplicità e sicurezza associamo a quello di residenza.
4. Rientrare nei limiti di reddito individuati dalle varie detrazioni: oltre i 30.987,41 euro di reddito complessivo (il limite scende a 15.493,71 in caso della detrazione per giovani) la detrazione non spetta.
5. Indicare tali spese nella propria dichiarazione dei redditi, quest’anno nel rigo E71-E72 del Modello 730/2016 della Sezione V del Quadro E; nel rigo E71, nella colonna 1 “Tipologia”, riportare il codice specifico della detrazione a cui si ha diritto; nella colonna 2 “Giorni” il numero complessivo dei giorni dell’anno per i quali è si ha diritto alla detrazione e nella colonna 3 “Percentuale” la percentuale di detrazione dovuta ( 100% se c’è un solo intestatario del contratto, 50% se sono in due, ecc.).
I codici da inserire nella colonna 1 “Tipologia” del rigo E71:
• codice 1 = Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nel 2015;
• codice 2 = Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto di affitto concordato o convenzionale
• codice 3 = Detrazione per canoni di locazione pagati da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni per abitazione principale (la detrazione spetta per 3 anni complessivi e l’abitazione deve essere differente dall’abitazione principale dei genitori);
• Codice 4 = Detrazione per le spese sostenute dagli inquilini di alloggi sociali adibiti a abitazione principale (prevista per i soli anni 2014, 2015 e 2016);
Il rigo E72 è dedicato ai lavoratori dipendenti e assimilati (ovvero anche Co.co.co., lavoratori a progetto, ecc..) che, in seguito al trasferimento per lavoro, hanno preso in affitto un immobile spostando qui la propria residenza. Il nuovo comune di residenza deve trovarsi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e, comunque, in un’altra regione. La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Se si perde la qualifica di lavoratore dipendente, il diritto alla detrazione viene meno a partire dall’anno d’imposta successivo.
Riportiamo anche le 3 principali caratteristiche di tali detrazioni:
1. Non sono cumulabili: anche se lo stesso contribuente avesse diritto a più detrazioni per condizioni personali e tipologie contrattuali, dovrebbe in ogni caso “scegliere” la detrazione, più conveniente. Inoltre, le stesse non sono cumulabili con i contributi integrativi dei canoni di locazione erogati a favore di conduttori bisognosi attraverso il fondo sociale per l’affitto gestito a livello locale.
2. Sono rapportate al periodo dell’anno in cui si stipula il contratto e si prende la residenza nello stesso; ovvero riportiamo, come indicato sopra, il numero di giorni dell’anno per cui vale la detrazione che verrà riconosciuta, quindi, proporzionalmente.
3. Generano credito: se il contribuente ha già versato l’Irpef o deve versare un’0iperf inferiore alla detrazione a cui ha diritto, tale cifra “incapiente” genera un credito che verrà attribuito al contribuente secondo le norme previste.
Ed infine, tutti gli importi.
Ecco quali sono le detrazioni, in base alle fasce di reddito, al contratto ed alle condizioni personali:
Detrazione prevista a favore di inquilini intestatari e residenti in un alloggio preso in affitto con contratto libero:
o 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
o 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
Detrazione per inquilini titolari di contratto a canone concordato o convenzionato (stipulato sulla base degli accordi territoriali):
o 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
o 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
Detrazione per giovani inquilini di età compresa fra i 20 e i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale:
o 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
Detrazione per coloro che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale
o 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
o 450 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
Detrazione per lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro nel comune sede dell’attività o in un comune limitrofo
o 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
o 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Funzionano, invece, con la logica delle spese mediche e quindi rapportate al canone versato,
le detrazioni a favore degli affitti di terreni agricoli e della locazione per universitari fuori sede.
In questi casi le detrazioni sono così strutturate:
• le spese sostenute da coltivatori diretti e IAP (imprenditore agricolo professionale) per l’affitto di terreni agricoli vanno documentate nel rigo E82 e generano una detrazione del 19% delle spese sostenute, fino a un massimo di 80 euro per ettaro e di 1.200 euro annui;
• le spese sostenute, di solito dai genitori, per i canoni di affitto di studenti universitari fuori sede devono essere riportate nei righi da E8 a E12, utilizzando il codice 18 e danno diritto a una detrazione del 19% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 2.633 euro.