Scade domani, giovedì 16 giugno, il termine ultimo per pagare la prima rata dell’IMU e della Tasi dovute entrambe per il 2016. Come per l’imposta municipale sugli immobili, da quest’anno il tributo comunale sui servizi indivisibili non è più dovuto sull’abitazione principale, a meno che non sia classificato nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Di conseguenza si dovranno pagare sia l’IMU che la Tasi sulle abitazioni principali di lusso e/o di pregio, seconde case e immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta. Per questa ultima categoria di immobili, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto però una riduzione della base imponibile su cui calcolare le imposte del 50% a patto che si rispettino specifici requisiti (il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda o dimori abitualmente nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato ovvero in alternativa, il comodante deve possedere nel medesimo Comune soltanto un altro immobile e vi risieda, per il comodatario, ossia l’occupante, il fabbricato deve costituire abitazione principale e il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato).
Per quanto riguarda gli inquilini, non son tenuti a pagare la prima rata della Tasi in scadenza il 16 giugno sempre che l’immobile non sia di lusso/pregio. A pagare l’imposta sull’immobile è il proprietario. Altrimenti se rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è dovuta dall’inquilino in una misura compresa tra il 10 e il 30% – stabilita nella delibera del Comune di residenza – e la parte restante rimane in capo al proprietario.
Per il calcolo delle imposte si usano le stesse regole previste negli anni passati. Alla base imponibile costituita dalla rendita catastale rivalutata al 5% si moltiplicano specifici coefficienti previsti dalla legge (160 per le abitazioni e pertinenze). Al valore ottenuto si applicano le aliquote stabilite da ogni Comune per il 2015. Poi al momento del saldo a conguaglio il 16 dicembre si applicheranno le aliquote valevoli per il 2016. Per il pagamento il contribuente può scegliere di utilizzare il bollettino di conto corrente postale (con numero “1008857615” intestato a “Pagamento IMU” e “”1017381649” per il “Pagamento TASI”) o il modello F24 in cui vanno indicati correttamente i codici tributo (“3912” per l’IMU sull’abitazione principale e “3958” per la Tasi).