Si ha diritto a usufruire delle agevolazioni prima casa anche nel caso in cui si possiede un altro immobile acquistato con il bonus, sempre e quando lo si venda entro un anno dalla nuova compravendita. Che succede se non riesco ad ottemperare questo obbligo? Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27 del 13 giugno, in risposta ai quesiti sulla fiscalità immobiliare proposti nell'ambito della nuova iniziativa "TeleCatasto".
L'Agenzia delle Entrate afferma che a tale caso si applicano le stesse procedure previste per il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi o la vendita prima dei cinque anni senza successivo nuovo acquisto entro un anno dalla tessa, previste dalle risoluzioni nn105/E/2011 e 112/E/2012. Davanti al contribuente si aprono allora due strade, a seconda che sia decorso o meno il termine dell'anno
- Se il termine dell'anno non è ancora decorso, ma l'acquirente sa già di non poter rispettare l'obbligo, potrà presentare apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registarato l'atto. Inq uesto caso sono dovute le imposte di trasferimento in misura ordinaria (e al netto di quanto versato in sede di registrazione) e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni.
- Dopo il termine di un anno, si verifica la decadenza dell'agevolazione. In questo caso il contribuente potrà presentare apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato l'atto, con la quale dichiara l'avvenuta decadenza delle agevolazioni e chiedere di poter usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.