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gtres
mancano poco più di dieci giorni alla scadenza per il pagamento del saldo della tasi. a pagare saranno i detentori a qualsiasi titolo dell'immobile, quindi sia i proprietari che gli inquilini, secondo aliquote e detrazioni decise dai singoli comuni. ma a chi è dovuto il pagamento dell'imposta sui servizi indivisibili sulla casa coniugale nel caso di due coniugi separati? secondo il mef valgono le stesse regole dell'imu, ma non sempre il comune è conforme
secondo la risposta n 22 delle faq del mef del giugno 2014, qualora gli immobili cointestati a due ex coniugi vengano assegnati dal giudice, in fase di separazione o divorzio, a uno solo dei due, colui che ha il diritto di abitazione versa la tasi, a prescindere dalla quota di possesso
tasi casa coniugale in affitto
mef, l'unica eccezione al pagamento dell'assegnatario è il caso in cui l’ex casa coniugale sia concessa in locazione. in tale ipotesi la tasi deve essere calcolata dal proprietario con l'aliquota prevista dal comune per gli “altri immobili” e l'importo ottenuto competerà in parte al proprietario e in parte al conduttore, in base alle quote deliberate dal comunequesta interpretazione che di fatto è una trasposizione delle regole stabilite per l'imu, non è però espressamente stabilita dalla normativa sulla tasi. per questa ragione molti comuni hanno previsto delle regole diverse. fermo restando che l'unico ente accertatore rimane il comune è quindi importante verificare quanto stabilito dalla specifica delibera
tasi casa coniugale in proprietà
in particolare nel caso in cui i due coniugi siano comproprietari dell'immobile, il comune potrebbe considerare - contrariamente a quanto affermato dal mef, che l'imposta debba essere calcolata da entrambi i soggetti con l'aliquota dell'abitazione principale e poi ripartita tra i due in base alle quote di possesso. con le stesse percentuali vanno poi spalmate le detrazioni previste dalla delibera comunale