sabato 8 giugno 2019

Trasformazione da balcone a veranda, serve il permesso di costruire


Serve il permesso di costruire per la trasformazione da balcone a veranda 


Per la trasformazione da balcone a veranda serve il permesso di costruire. A stabilirlo il Tar della Campania nella sentenza 2318/2019. Vediamo perché.

La realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi e necessita di permesso di costruire. Non è, infatti, una pertinenza urbanistica né può essere camuffato da volume tecnico.

Il Tar ha sottolineato che la creazione di un nuovo volume – come la veranda edificata sulla balconata di un appartamento – altera i prospetti e la sagoma dell’edificio, determinando una variazione planovolumentrica e architettonica dell’immobile. Secondo quanto spiegato dai giudici, in materia edilizia una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di un’opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.

Il Tar ha evidenziato che “la chiusura di una veranda, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati e dalle dimensioni modeste, costituisce un aumento volumetrico, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, atteso che, in materia urbanistico-edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati”.

I giudici hanno affermato che la realizzazione di una veranda non può essere considerata una pertinenza a fini urbanistici. La giurisprudenza precisa che è necessario distinguere tra il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che assumono una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.

In materia edilizia si possono qualificare come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico. Ai fini urbanistici, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi, non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire.

Il Tar ha poi sottolineato che il vano creato con la chiusura del balcone non può essere considerato volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, trattandosi quest’ultima di una nozione riferibile solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.

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